Principio di rotazione e accordi quadro: interviene il MIT
Il supporto giuridico chiarisce le alternative percorribili dalle SA nel caso di acquisto di forniture rientranti o meno nell'ambito di un accordo quadro Consip
Il principio di rotazione negli affidamenti pubblici di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti è un meccanismo fondamentale per garantire il pluralismo concorrenziale e prevenire situazioni di monopolio o favoritismi nella scelta degli operatori economici.
Principio di rotazione: come applicarlo in caso di accordo quadro?
Con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3216 il Supporto Giuridico del MIT, ne ha chiarito l’applicabilità nel caso di affidamenti diretti successivi a un accordo quadro Consip. La questione riguarda il caso di una stazione appaltante che, dopo aver acquistato materiale tramite adesione a un accordo quadro, intende effettuare un ulteriore acquisto tramite affidamento diretto allo stesso operatore economico per beni non inclusi nell’accordo iniziale.
Da qui il dubbio se si tratti di un nuovo contratto, di conseguenza soggetto al principio di rotazione,
L’inquadramento normativo: accordi quadro e affidamenti successivi
Il MIT ha al riguardo evidenziato come gli accordi quadro Consip siano strumenti che consentono alle stazioni appaltanti di acquistare beni e servizi in modo semplificato, vincolando però le condizioni economiche e contrattuali ai termini predefiniti.
Ne derivano due possibilità:
- se il materiale aggiuntivo è già incluso nell’accordo quadro attivo, l’acquisto deve avvenire all’interno dello stesso, senza possibilità di procedere con un affidamento esterno;
- se il bene o servizio richiesto non sia previsto dall’accordo quadro, l’acquisto si configura come un nuovo affidamento e non può essere considerato una mera estensione dell’accordo esistente.
Di conseguenza, deve rispettare le procedure ordinarie o semplificate per gli affidamenti sotto-soglia, comprese le verifiche sul principio di rotazione.
Il principio di rotazione negli affidamenti diretti
Sul punto, il MIT ha richiamato il vademecum ANAC, con il quale l’Autorità ha ribadito il principio di rotazione ha lo scopo di garantire il pluralismo competitivo, evitando che lo stesso operatore economico possa beneficiare ripetutamente di affidamenti diretti senza confronto concorrenziale.
Tale principio si applica:
- agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate sotto-soglia;
- in assenza di gara aperta, per evitare effetti distorsivi sul mercato;
- salvo deroga motivata, che deve essere adeguatamente giustificata dalla stazione appaltante.
Quando è possibile derogare al principio di rotazione?
Proprio per questo un affidamento diretto successivo al medesimo operatore è possibile solo se adeguatamente motivato, sulla base di due criteri principali:
- caratteristiche del mercato: se non esistono altri operatori idonei a fornire il servizio o il bene richiesto, la stazione appaltante può giustificare la scelta dello stesso fornitore;
- convenienza economica: se il nuovo affidamento al medesimo operatore comporta un risparmio in termini di tempi e costi, tale scelta può essere motivata.
Accordo quadro o affidamento diretto? Le implicazioni operative per le stazioni appaltanti
Alla luce di questi chiarimenti, le stazioni appaltanti devono adottare un approccio cautelativo negli affidamenti successivi agli accordi quadro:
- se il materiale richiesto è incluso nell’accordo quadro attivo, l’acquisto deve avvenire tramite Consip;
- se il materiale non è previsto nell’accordo quadro, si configura un nuovo affidamento e il principio di rotazione deve essere rispettato;
- un affidamento diretto al medesimo operatore può avvenire solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga alla rotazione.
Proprio su quest'ultima ipotesi, il parere ha richiamato la modifica del comma 4 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, introdotta dall’art. 17 del d.Lgs. n. 209/202 (Correttivo Codice Appalti) che ha ulteriormente precisato i margini di applicazione della deroga al principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia, specificando che «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».
Documenti Allegati
Parere