Affidamento del servizio di verifica della progettazione: i chiarimenti del MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entra nel merito dei requisiti di partecipazione agli affidamenti dei servizi di verifica della progettazione

di Redazione tecnica - 20/03/2025

Chi può partecipare all’affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione? I requisiti di capacità economica e finanziaria sono obbligatori o la stazione appaltante può esercitare discrezionalità?

Verifica della progettazione: nuovo parere del MIT

Domande interessanti, la cui risposta può essere ricercata nella Sezione IV (Verifica della progettazione) dell’allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti), che hanno ottenuto il parere n. 3184 del 27 febbraio 2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che si è concentrato sui lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art. 14 del Codice dei contratti).

Un parere che ha fornito importanti chiarimenti sui soggetti ammessi alla verifica della progettazione e sulla natura obbligatoria o discrezionale dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Ricordiamo, in particolare, che l’art. 34, comma 2, del citato allegato I.7 definisce i soggetti a cui può essere affidata l’attività di verifica della progettazione. In particolare, la stessa è effettuata dai seguenti soggetti:

  1. per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  2. per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
  3. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  4. per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

Al MIT viene posto il seguente quesito:

In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C? Sempre con riferimento all'affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38 All. I7 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria”.

Affidamento del servizio di verifica della progettazione: chi può partecipare?

La verifica della progettazione, ai sensi dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 34 dell’Allegato I.7, può essere affidata internamente dalla stazione appaltante oppure esternalizzata.

Il MIT chiarisce che per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria, la verifica può essere affidata esternamente a:

  • organismi accreditati ai sensi della UNI CEI ISO 17020 di tipo A e C;
  • soggetti di cui all’art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità.

Dunque, non tutti gli organismi di ispezione possono partecipare: quelli di tipo B (che operano all'interno di organizzazioni con altri compiti) sono esclusi dall’affidamento esterno.

Al contrario, le stazioni appaltanti che dispongono di una propria struttura accreditata come organismo di ispezione di tipo B oppure di un sistema interno di controllo della qualità, possono svolgere la verifica senza necessità di esternalizzarla.

Requisiti economici e tecnico-organizzativi

Un altro nodo fondamentale sciolto dal MIT riguarda i requisiti minimi che i partecipanti devono possedere.

L’art. 38 dell’Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici prevede espressioni come "in misura non inferiore", "almeno pari a", il che significa che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono obbligatori.

Nel dettaglio, il citato art. 38 dell’allegato I.7, al comma 1, dispone:

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

  1. fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della normaUNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
  2. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.”.

Ricordiamo, anche, il comma 3, art. 36, Allegato I.7, D.Lgs. n. 36/2023, per il quale “Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell’articolo 35, si intende un sistema conforme con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001”. L’unica modalità prevista per la conformità del sistema ai requisiti della 9001 è il possesso di un certificato rilasciato da ente di certificazione accreditato.

Conclusioni

In definitiva il MIT fornisce certezze importanti agli operatori del settore, chiarendo:

  • chi può partecipare all’affidamento esterno della verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia UE: solo organismi di tipo A e C accreditati UNI CEI ISO 17020 o soggetti con sistema interno di controllo qualità;
  • quando la stazione appaltante può evitare l’esternalizzazione: se dispone di una struttura accreditata di tipo B o di un sistema interno di qualità.
  • i requisiti economici e tecnico-organizzativi: non sono facoltativi, ma devono sempre essere rispettati, con possibilità di integrazioni proporzionate.
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