Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: quando è possibile?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce la distinzione tra fase progettuale, fase di gara e fase esecutiva, in termini di qualificazione e subappalto.
È possibile subappaltare opere appartenenti a una categoria specialistica non indicata in fase di gara? Se un’impresa si è qualificata solo per la categoria prevalente, può comunque affidare a terzi una lavorazione rientrante in una diversa SOA? E in fase di certificazione di esecuzione lavori (CEL), è corretto far emergere categorie non dichiarate inizialmente, modificando di fatto la qualificazione dell’appaltatore?
Subappalto e opere scorporabili sotto il 10%: interviene il MIT
Domande molto interessanti, soprattutto per le imprese e le stazioni appaltanti, che si trovano spesso a gestire situazioni di incertezza tra ciò che è stato previsto in gara e ciò che accade in fase di esecuzione. A chiarire questi aspetti è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che con il parere n. 3214 del 27 febbraio 2025 ha ribadito un principio chiave: la qualificazione delle imprese deve essere coerente in tutte le fasi dell’appalto, dalla gara fino al certificato di esecuzione lavori.
Nel dettaglio, al MIT viene posto il seguente quesito:
“Un contratto di appalto di lavori, è stato aggiudicato considerando una categoria prevalente ed unica (es. OG3) e non sono state indicate categorie SIOS (es. OS21) pur presenti nei lavori, in quanto di importo minore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto che, dunque, sono confluite nella categoria prevalente. Si chiede se sia corretto autorizzare un subappalto di tali lavorazioni scorporabili (effettivamente presenti nei lavori ma non esplicitate come tali in sede di gara ai fini della qualificazione), ad imprese qualificate nella cat. OS21, con incidenza di tale subappalto sulla quota subappaltabile della categoria OG3. Si ritiene che diversamente operando, ossia pretendendo che la lavorazione sia eseguita da impresa in possesso della categoria OG3 (unica categoria), verrebbe meno la logica della qualificazione e della corrispondenza tra la lavorazione e l'esecutore qualificato per realizzarla. In caso affermativo, si chiede anche se sia corretto emettere il CEL in cat. OS21”.
Tema sul quale occorre prendere come riferimento l’allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) relativo al “Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”.
Qualificazione nelle diverse fasi dell’appalto
Uno degli aspetti centrali chiariti dal MIT ai fini della qualificazione riguarda la distinzione tra:
- progettazione;
- documentazione di gara;
- fase esecutiva.
Tema che genera spesso dubbi interpretativi quando si parla di qualificazione e subappalto.
Nel caso in esame, un appalto di lavori è stato aggiudicato considerando un’unica categoria prevalente (OG3 – Opere stradali) senza evidenziare in gara categorie specialistiche (OS21 – Opere strutturali speciali), pur essendo presenti nei lavori. Ciò è avvenuto perché le lavorazioni relative alla OS21 erano di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e, come tale, ai fini della qualificazione, sono state inglobate nella OG3.
A questo punto, in fase di esecuzione, l’appaltatore ha chiesto di subappaltare le opere di categoria OS21 a un’impresa qualificata in tale categoria. Tuttavia, la stazione appaltante ha sollevato il dubbio se ciò fosse possibile, considerato che in fase di gara non era stata prevista una suddivisione tra OG3 e OS21.
La risposta del MIT
Secondo il Supporto Giuridico del MIT, la qualificazione segue un principio di coerenza tra le diverse fasi dell’appalto. In particolare:
- nella fase progettuale, il progettista deve indicare tutte le lavorazioni con le rispettive categorie SOA, indipendentemente dal loro importo (superiore o inferiore al 10%);
- nella fase di gara, se un’opera specialistica ha un’incidenza inferiore al 10% dell’importo complessivo, può essere inglobata nella categoria prevalente ai fini della qualificazione;
- nella fase esecutiva, la qualificazione segue quanto indicato nella fase di gara: se in sede di gara è stata prevista solo la OG3, allora anche in fase di esecuzione non possono emergere altre categorie.
In conclusione, il Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) deve rispecchiare fedelmente la qualificazione dichiarata in fase di gara e non può riportare categorie diverse da quelle già individuate.
Nel caso oggetto del parere, dunque, il MIT ha chiarito che se in gara è stata dichiarata solo OG3, non è possibile evidenziare successivamente la categoria OS21 in fase di esecuzione o nel CEL.
Subappalto delle opere scorporabili: cosa succede?
Resta il dubbio sull’affidamento in subappalto di lavorazioni rientranti in categorie non dichiarate in fase di gara. Il MIT non esclude espressamente questa possibilità, ma sottolinea la necessità di mantenere coerenza tra quanto dichiarato inizialmente e quanto avviene in cantiere.
Il rischio, dunque, è che la stazione appaltante, applicando in modo rigoroso il principio di continuità della qualificazione, possa ritenere che le lavorazioni OS21 debbano essere eseguite da un’impresa in possesso della OG3, trattandosi dell’unica categoria considerata in gara. Il che potrebbe limitare la possibilità di subappalto, vincolando l’impresa appaltatrice a eseguire direttamente le opere.
Se, invece, in fase di esecuzione fosse autorizzato il subappalto alla OS21, si creerebbe un’asimmetria con la fase di gara, dove tale categoria non è mai stata evidenziata. Da qui, il parere del MIT sembra orientato a limitare la discrezionalità in fase di esecuzione, evitando che emergano categorie non previste in sede di gara.
Conclusioni
Il nuovo parere del MIT definisce un principio fondamentale della qualificazione delle imprese negli appalti pubblici, per quanto riguarda le categorie SOA e il subappalto.
In particolare:
- il progettista, partendo dal computo metrico estimativo, deve indicare tutte le lavorazioni con corrispondente categoria SOA;
- se alcune lavorazioni sono di importo inferiore al 10%, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara verranno ricomprese nella categoria prevalente;
- tali categorie di importo inferiore al 10% restano valide, in sede di esecuzione, per la qualificazione in sede di esecuzione, per esempio in caso di subappalto;
- quando si arriva alla fase esecutiva, se l’appaltatore non è in grado di realizzare direttamente le lavorazioni specialistiche che erano state inglobate nella prevalente (es. OS21 dentro OG3), può ricorrere al subappalto, affidandole a un'impresa qualificata nella categoria specialistica.
In sintesi:
- fase di progettazione: il progettista deve indicare tutte le categorie delle lavorazioni presenti nel CME;
- fase di gara: se una categoria specialistica ha un valore inferiore al 10%, può essere assorbita dalla prevalente e non serve una qualificazione specifica;
- fase di esecuzione: quelle stesse lavorazioni mantengono la loro natura e, se l’appaltatore non è qualificato per eseguirle, può ricorrere al subappalto a un’impresa qualificata in quella categoria.
Rischio da evitare: Se in gara una categoria specialistica non è stata dichiarata come scorporabile e l’appaltatore non è qualificato per eseguirla, la stazione appaltante potrebbe contestare il subappalto o negarlo. È quindi fondamentale definire correttamente la qualificazione in fase di gara per evitare problemi in fase di esecuzione.