Superbonus e General Contractor: l’architetto ha diritto al compenso anche senza incarico formale
Secondo una recente sentenza la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data con ogni mezzo, anche tramite presunzioni
La corsa al Superbonus, alimentata dal susseguirsi di scadenze e adempimenti, ha spesso relegato in secondo piano dettagli tecnici, costruttivi e progettuali che, con il passare del tempo, si stanno trasformando in conflitti tra le parti coinvolte. Tuttavia, non sono solo gli aspetti tecnici a generare problematiche. La fretta e la pressione per rispettare le scadenze hanno fatto sì che venissero trascurati anche aspetti contrattuali che, al momento di fare i conti, si rivelano determinanti.
Tra le situazioni che frequentemente originano contenziosi ci sono quelle in cui sono coinvolti i General Contractor (GC), attraverso i quali i committenti hanno erroneamente supposto che non ci fossero oneri a loro carico. In effetti, come ben noto, molte delle situazioni che si sono create sono risultate assai diverse dalle aspettative iniziali, e quando il meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura si è definitivamente inceppato, i soggetti coinvolti, non vedendo soddisfatti i loro diritti, hanno dato origine a contenziosi che stanno via via approdando nelle aule dei tribunali.
L’assenza di un contratto può generare malintesi
Come spesso accade, la causa di tali contenziosi risiede in accordi mal regolati o regolati solo verbalmente, che danno adito a malintesi, come è successo a Reggio Emilia, dove il tribunale (sentenza n. 260 del 17 marzo 2025), è stato chiamato a dirimere una causa tra un architetto e un condominio per il pagamento delle competenze professionali relative a un lavoro di ristrutturazione. L'architetto, non avendo ricevuto il pagamento della propria parcella per l’attività svolta, ha richiesto un decreto ingiuntivo il quale, non a caso, è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo dal tribunale competente.
Il punto di vista del condominio
Nonostante l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, il condominio ha deciso di opporsi, chiedendo la revoca del provvedimento, sostenendo che nulla fosse dovuto all'architetto poiché, secondo loro, non vi era stato alcun rapporto diretto tra le parti.
Il condominio ha fatto riferimento al fatto che era stato stipulato un contratto con un General Contractor, che aveva assunto l’obbligo di reperire e coordinare le imprese e i professionisti necessari per la realizzazione delle opere di efficientamento energetico del fabbricato, nonché per il pagamento dei relativi corrispettivi.
Secondo il condominio, configurandosi un mandato senza rappresentanza, il GC doveva essere l’unico soggetto obbligato direttamente nei confronti del professionista. Inoltre, pur avendo firmato a favore dell’architetto la procura per la presentazione telematica della CILAS, il condominio riteneva che tale atto non dovesse influire sull’obbligo di pagamento.
Il punto di vista dell’architetto
L'architetto ha invece difeso la propria posizione sostenendo di essere stato incaricato di redigere il progetto esecutivo in seguito a una riunione condominiale tenutasi nel 2021, durante la quale aveva illustrato i dettagli delle opere di ristrutturazione.
Inoltre, l’architetto ha dichiarato di aver adempiuto correttamente all’incarico, redigendo gli elaborati grafici comprensivi di piante, prospetti e sezioni, e del computo metrico estimativo delle opere, oltre alla relazione energetica (ex Legge 10/91). Per rafforzare la sua tesi ha evidenziato che, sebbene successivamente (nel 2022) fosse venuto a conoscenza del coinvolgimento del GC, egli aveva firmato un incarico con lo stesso solo per la redazione dello studio di fattibilità per l’accesso al Superbonus 110%.
Pertanto, l'architetto ha distinto i due rapporti professionali: uno con il condominio per la redazione del progetto esecutivo e uno con il GC per il successivo studio di fattibilità.
Il punto di vista del Tribunale
Il Tribunale di Reggio Emilia ha dato ragione all'architetto, condannando il condominio al pagamento della parcella. In merito alla questione dell’incarico, il giudice ha ribadito che, sebbene “incombe sul professionista la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico (ex multis C. 21522/19)”, è altrettanto vero che “la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico può essere data dall’attore con ogni mezzo, anche tramite presunzioni” (ex multis C. 3043/23; C. 1792/17). Il giudice ha, infatti, sottolineato che la sussistenza del rapporto negoziale tra il professionista e il committente può essere dedotta anche tramite fatti concludenti, ossia attraverso comportamenti che dimostrano l'esistenza dell’incarico, pur in assenza di un formale contratto scritto.
Nel caso di specie, il Tribunale ha osservato che le prestazioni professionali richieste dall'architetto riguardavano la redazione del progetto esecutivo per interventi di efficientamento energetico sul fabbricato condominiale. Tali prestazioni erano state effettivamente svolte nell'esclusivo interesse del condominio, come evidenziato dal fatto che riguardavano proprio l’immobile condominiale. A questo proposito, il giudice ha ritenuto che sussistesse una presunzione basata su “regole di ricorrenza statistica”, secondo la quale l'incarico fosse stato conferito dal condominio stesso, non essendo plausibile che l’architetto avesse agito di propria iniziativa.
La sentenza ha premiato l’architetto
Il Tribunale di Reggio Emilia ha chiarito che, sebbene il condominio avesse stipulato un accordo con il GC per la gestione dei lavori e dei pagamenti, ciò non ha alcun effetto giuridico nei confronti del professionista. In particolare, è stato evidenziato che l’architetto aveva partecipato a diverse assemblee condominiali, illustrando dettagliatamente il progetto e rispondendo alle domande dei condomini, come risulta dai verbali. L’architetto, dunque, godeva di piena fiducia, il che ha confermato la validità del rapporto diretto tra l’architetto e il condominio. Di conseguenza, anche in assenza di un esplicito conferimento dell’incarico da parte dell’assemblea, il Tribunale ha confermato la validità del decreto ingiuntivo e ha obbligato il condominio al pagamento del corrispettivo per i servizi prestati dall'architetto.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
Documenti Allegati
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia 17 marzo 2025, n. 260