Affidamento diretto in prosecuzione di concessione: il no di ANAC

Illegittimo l'affidamento diretto di un servizio allo stesso operatore solo perché "strettamente connesso" e quindi "non separabile” dalle altre attività

di Redazione tecnica - 23/03/2025

È illegittimo l’affidamento diretto di un servizio in estensione di una concessione già in essere con la stessa società. Come ha spiegato ANAC con l’Atto a firma del Presidente del 3 marzo 2025, un operato simile è difforme dalla disciplina nazionale ed europea sugli appalti.

Affidamento diretto in estensione di concessione: procedura illegittima

La decisione di ANAC fa seguito a un esposto con cui veniva segnalato che la Stazione Appaltante, un grande Comune del Sud Italia, aveva deliberato l’assegnazione senza procedura di evidenza pubblica per la gestione di un servizio connesso alla concessione originaria.

Secondo l’Autorità, si tratta di un’impostazione non conforme alla normativa vigente, trattandosi di un servizio nuovo e distinto, che avrebbe dovuto essere messo a gara: “L’affidamento diretto dell’ulteriore servizio presenta profili di illegittimità”, afferma ANAC, “in quanto esorbita dall’ambito dell’originaria missione affidata nel 2005 e non può trovare ragionevole giustificazione nella tesi secondo cui si tratterebbe di un servizio ‘strettamente connesso’ e quindi ‘non separabile’”.

 

 

 

Affidamento diretto: le previsioni del Codice Appalti

L’affidamento diretto, sebbene semplificato, non è una scelta arbitraria: deve rispettare precisi criteri di rotazione, trasparenza e motivazione. Il d.Lgs. n. 36/2023 ha confermato la possibilità di utilizzo di questa modalità, rafforzando le disposizioni sulla rotazione e sulla giustificazione delle scelte.

In particolare, l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce le soglie entro le quali le stazioni appaltanti possono procedere con l’affidamento diretto, distinguendo tra lavori, servizi e forniture:

  • fino a 150mila euro per lavori;
  • fino a 140mila euro per servizi e forniture.

Fino a queste soglie, le amministrazioni possono affidare direttamente il contratto a un operatore economico di loro scelta, senza obbligo di gara pubblica.

Pur essendo una procedura semplificata, l'affidamento non è discrezionale: la stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico, garantendo il rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, trasparenza ed economicità.

In particolare, l'art. 49, comma 2 del Codice stabilisce che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Sempre l’art. 49, al comma 4, specifiica che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

 

Richiamando quanto previsto dal d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dal D.Lgs. n. 201/2022 (Riordino dei servizi pubblici locali), ANAC ha ribadito che l’affidamento diretto di servizi pubblici locali di rilevanza economica può avvenire solo nel rispetto di precise condizioni.

Nel caso delle società miste, la normativa prevede che:

  • il socio privato deve essere selezionato con procedura a evidenza pubblica;
  • non possono essere affidati ulteriori servizi senza gara, salvo che non siano già previsti nella convenzione originaria.

Proprio per questo, l’ente locale avrebbe dovuto procedere con una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, trattandosi di un incarico successivo e ulteriore rispetto alla missione originaria della società mista.

Da qui le conclusioni di ANAC secondo cui è illegittimo l’affidamento diretto di un servizio pubblico in estensione di una concessione originaria, tenendo conto che l’assegnazione deve avvenire nel rispetto delle regole della concorrenza e della trasparenza.

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