Incarichi professionali gratuiti: la Cassazione sul caso Catanzaro

La Suprema Corte annulla la sanzione disciplinare a un architetto che aveva accettato un incarico simbolico: “Non ogni prestazione gratuita è illecito deontologico”

di Gianluca Oreto - 24/03/2025

Correva l’anno 2017. Negli Stati Uniti Donald Trump veniva eletto Presidente. Il Regno Unito avviava formalmente i negoziati per l’uscita dall’Unione Europea. In Italia, mentre si discuteva la riforma del Codice dei contratti pubblici (quella del 2016), scoppiava quello che sarebbe passato alla storia come il “caso Catanzaro”.

Il caso Catanzaro

Un esempio emblematico di come, in Italia, il tentativo di conciliare legalità, etica professionale e prassi operativa possa dar luogo a posizioni fortemente contrapposte.

Parliamo del “famoso” bando a 1 euro più rimborso spese per la redazione del Piano strutturale del Comune di Catanzaro. Un caso che ha scatenato un ampio dibattito giuridico, tecnico e deontologico, sul quale si sono pronunciati:

  • la Corte dei Conti, secondo cui l’affidamento gratuito può generare vantaggi indiretti anche economici, legati al prestigio del professionista;
  • il TAR Calabria che ha annullato determina, bando e disciplinare;
  • il Consiglio di Stato che ha ribaltato tutto, affermando che la serietà e affidabilità dell’offerta non dipendono necessariamente da un corrispettivo finanziario, potendo anche fondarsi su altri vantaggi economicamente apprezzabili.

Un caso che ha scosso l’intera comunità professionale, generando un fronte di protesta compatto da parte di:

Dal D.Lgs. n. 50/2016 al D.Lgs. n. 36/2023

Va ricordato che, all’epoca del bando, era in vigore l’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevedeva l’uso delle tariffe ministeriali come riferimento, ma non ne imponeva un’applicazione vincolante.

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), la disciplina è cambiata radicalmente: l’art. 41, comma 15-bis (introdotto dal correttivo D.Lgs. n. 209/2024) impone alle stazioni appaltanti di utilizzare obbligatoriamente i corrispettivi determinati secondo il Decreto Parametri, senza alcun margine di discrezionalità.

Ma sul piano deontologico?

Cosa accade al professionista che accetta un incarico gratuito o propone ribassi insostenibili?

  • Il Codice deontologico degli Architetti (art. 20.2) considera il comportamento anticoncorrenziale e passibile di sanzione.
  • Il Codice degli Ingegneri (art. 15.3) richiede che il compenso sia proporzionato alla prestazione e prevede l’onere della prova a carico del professionista in caso di corrispettivo anormalmente basso.
  • Anche il Codice dei Geometri sottolinea la necessità che il compenso sia “adeguato all’importanza dell’opera”, pur nel rispetto della libertà negoziale.

Professionista e incarichi gratuiti: interviene la Cassazione

Le domande, dunque, sono legittime:

  • Un professionista può partecipare ad una gara accettando un compenso simbolico?
  • Se la gara è legittima, può comunque configurarsi una violazione deontologica?
  • Quando la rinuncia al compenso diventa illecito disciplinare?

A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l’ordinanza 20 marzo 2025, n. 7431, intervenendo proprio sul caso Catanzaro.

L’architetto coinvolto era stato sospeso per 60 giorni per aver accettato un incarico a fronte di 1 euro, motivando la sua scelta con il desiderio di accrescere la propria visibilità professionale.

Secondo il Consiglio Nazionale APPC, si trattava di un comportamento anticoncorrenziale, contrario agli artt. 20.2 e 24.7 del Codice deontologico.

La Cassazione ha annullato la sanzione, affermando che la prestazione gratuita può essere legittima se motivata da un interesse professionale indiretto, come il ritorno di immagine, l’arricchimento del curriculum o la possibilità di ottenere futuri incarichi.

Non è necessario, dunque, che la rinuncia al compenso derivi solo da ragioni affettive, etico-sociali o da calamità naturali, come sostenuto dal Consiglio di Disciplina.

L’equilibrio tra libertà professionale e tutela del mercato

Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 4614/2017, la Cassazione chiarisce che un incarico “gratuito” può comunque rientrare tra i contratti a titolo oneroso, se comporta un’utilità economica anche immateriale.

La partecipazione consapevole a un bando pubblico con condizioni uguali per tutti non è automaticamente indice di slealtà professionale.

Non ogni incarico gratuito è illecito, soprattutto se vi è un chiaro ritorno di immagine o un vantaggio competitivo futuro.

Conseguenze pratiche e Conclusioni

L’ordinanza n. 7431/2025 ha un impatto importante per gli Ordini professionali e per i professionisti:

  • per gli Ordini: non è sufficiente la gratuità della prestazione per sanzionare un iscritto; è necessario valutare il contesto e le finalità della condotta;
  • per i professionisti: la partecipazione a gare con compensi simbolici non è vietata, se giustificata da interessi indiretti coerenti con l’etica professionale;
  • per le P.A.: si conferma la possibilità di bandire incarichi anche con corrispettivi “non finanziari”, a patto che le condizioni di gara garantiscano la parità tra i concorrenti.

La Cassazione si allinea ad una visione più aperta e pragmatica della professione tecnica: l’etica non è solo tutela della retribuzione, ma anche libertà di scelta consapevole e trasparente, purché non strumentale. Un punto di equilibrio importante, in un mercato sempre più fluido tra interessi economici, concorrenza e valorizzazione del merito.

Ricordiamo, comunque, che ai sensi del nuovo Codice dei contratti non è più certamente possibile bandire gare ad importo diverso da quello calcolato utilizzando il Decreto Parametri. E nella partecipazione alla gara, i professionisti devono ormai fare attenzione a quanto prevede il secondo periodo del comma 15-bis, art. 41, del Codice dei contratti, per cui le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

  • per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
  • il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte.
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