Qualificazione stazioni appaltanti e PPP misti: serve la doppia abilitazione per lavori e servizi?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) entra nel merito della qualificazione delle stazioni appaltanti nei PPP/concessioni misti
In una concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve essere qualificata sia per i lavori che per i servizi? E se i lavori sono sotto soglia, ma i servizi superano ampiamente i 3 milioni di euro, è comunque richiesto il doppio requisito? Il principio dell’“oggetto principale”, richiamato dall’art. 180 del Codice, prevale sempre sulle soglie di qualificazione? Oppure in alcuni casi è il valore dei singoli componenti dell’appalto a far scattare o meno l’obbligo?
Qualificazione stazioni appaltanti e PPP misti: nuovo parere del MIT
Domande più che legittime, a cui ha fornito risposta il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 30 gennaio 2025, n. 3208, che affronta il delicato tema della qualificazione delle stazioni appaltanti per le concessioni miste nell’ambito dei partenariati pubblico-privato (PPP).
Il caso riguarda una concessione mista – progettazione, lavori e servizi – nella quale i servizi prevalgono nettamente sui lavori: 3,2 milioni di euro contro meno di 500.000.
Il dubbio è se, in una situazione simile, la stazione appaltante debba comunque essere qualificata su entrambi i fronti (servizi e lavori) oppure se, vista la netta prevalenza dei servizi, sia sufficiente la qualificazione SF2.
Di seguito, il quesito completo posto al MIT:
«Nel caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, l'art. 180 del D.Lgs. n. 36/2023, prescrive che: "1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in conformità alle disposizioni applicabili alla prestazione che caratterizza l'oggetto principale delle concessioni stesse". L'art. 174 del Codice, in materia di qualificazione per i PPP rimanda all'art. 63. Il comma 18 dell'art. 63 prevede che progettazione, affidamento ed esecuzione dei PPP (incluse concessioni), possano essere svolti da soggetti qualificati almeno ai livelli intermedi (SF2/L2) di cui all'art. 63 c.2 b). Sulla scorta di quanto sopra e considerato l'allegato II.4 al codice, si chiede: 1) se in caso di concessione mista di progettazione, lavori e servizi, la stazione appaltante deve in ogni caso essere qualificata contemporaneamente in fascia SF2 servizi ed L2 lavori; 2) se l'eventuale doppio obbligo di contemporanea qualificazione vale anche nel caso di concessione mista, a netta prevalenza di servizi (3,2 milioni), con lavori sotto addirittura la soglia di euro 500.000 (art. 62 c.1 Codice), circostanza che, ai sensi dell'art. 180, prescriverebbe invece l'applicazione delle disposizioni relative ai soli servizi e non certo ai lavori.».
La risposta del MIT
Il MIT ha risposto che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, la disciplina di cui all’art. 62, comma 18, D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) si applica ai PPP:
- di servizi, se l’importo supera le soglie europee;
- di lavori, se l’importo supera i 500.000 euro.
Quindi, nel caso specifico, non è richiesto il doppio requisito di qualificazione, perché la soglia dei lavori non è superata. Chiarimento importante perché, pur in presenza di una concessione mista, la qualificazione richiesta non dipende più solo dalla prevalenza della prestazione principale, ma anche dalla soglia minima che fa scattare l’obbligo qualificatorio.
Conclusioni
Il Parere opera un’interessante ricostruzione sistematica tra gli artt. 62 e 180, e l’Allegato II.4, al Codice dei contratti. In particolare:
- l’art. 180 stabilisce che nelle concessioni miste si applicano le disposizioni riferite alla prestazione principale;
- l’art. 62, comma 18, come modificato, introduce una soglia minima per i lavori;
- l’Allegato II.4, così come aggiornato dal D.Lgs. 209/2024, consolida questa lettura, distinguendo i requisiti in funzione delle tipologie contrattuali e degli importi.
Sostanzialmente, in caso di PPP misti, non basta che la Stazione appaltante valuti l’oggetto principale, ma occorre anche verificare il superamento delle soglie che attivano l’obbligo di qualificazione, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 62, comma 18.
Quindi:
- se i servizi superano la soglia europea e i lavori sono sotto i 500.000 euro, basta la qualificazione SF2 (servizi);
- se anche i lavori superano i 500.000 euro, serve la doppia qualificazione: SF2 e L2.
Documenti Allegati
Parere