Appalti PNRR e qualificazione delle stazioni appaltanti: interviene il MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) interviene sugli appalti finanziati dai fondi del PNRR e l’obbligo previsto dal Codice dei contratti per la qualificazione delle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 26/03/2025

Un Comune non capoluogo di provincia può ancora gestire autonomamente un appalto di lavori sotto i 500.000 euro finanziato con fondi PNRR? Il regime semplificato previsto per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è ancora valido? Oltre il termine del 30 giugno 2024 previsto dal D.L. n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri), poi prorogato dal D.L. n. 215/2023, si può comunque procedere in autonomia oppure è obbligatorio rivolgersi a una stazione appaltante qualificata?

Appalti PNRR e qualificazione delle stazioni appaltanti: il parere del MIT

Sono domande che molti enti locali si pongono, soprattutto in questa delicata fase di transizione tra la stagione emergenziale del PNRR e l’assetto ordinario introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti).

A fare chiarezza è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere 27 febbraio 2025, n. 3160, che conferma in modo netto la linea già tracciata dal nuovo Codice e risponde al seguente quesito:

Un Comune non capoluogo di provincia e non qualificato ai sensi dell'art. 62 del Codice deve appaltare lavori di importo inferiore ad Euro 500.000 finanziati con PNRR. Essendo superato il termine del 30.6.2024 di cui all'art. 1 c. 1 del d.l. 32/2019 (come prorogato dal d.l. 215/2023), può eseguire autonomamente la gara o deve ricorrere ad una stazione appaltante qualificata?”.

La situazione è molto concreta: un Comune non capoluogo, non qualificato ai sensi dell’art. 62 del Codice dei contratti, deve affidare lavori PNRR sotto soglia (meno di 500.000 euro). Il dubbio nasce dal fatto che il regime transitorio di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 32/2019 (prorogato più volte, da ultimo fino al 30 giugno 2024) consentiva anche agli enti non qualificati di gestire direttamente gli affidamenti PNRR.

Ma dal 1° luglio 2024 quel regime non è più in vigore.

La risposta del MIT

Il MIT chiarisce che, a partire dal 1° luglio 2024, anche per gli affidamenti PNRR/PNC si applicano le regole ordinarie sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Ministero ricorda che in materia di affidamenti rientranti nel PNRR/PNC, è stato previsto un regime temporaneo di qualificazione ad hoc per le stazioni appaltanti, con l’intento di favorire il processo di aggregazione delle amministrazioni aggiudicatrici e, dunque, la tempestività degli affidamenti, che è stato prorogato sino al 30 giugno 2024. A decorrere dal 1° luglio 2024, le regole della qualificazione del nuovo Codice si applicano anche agli appalti PNRR/PNC.

Una risposta “generale” che, però, non entra nel merito della domanda posta.

Cosa prevede il Codice dei contratti

Entrando nel dettaglio, occorre prendere come riferimento:

  • l’art. 62, comma 1, del Codice dei contratti, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (il primo correttivo emanato dal Governo sulla base della Legge delega n. 78/2022), secondo il quale “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.
  • l’art. 2 dell’Allegato II.4 al Codice che dispone “La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.

Rispondendo più efficacemente al quesito posto, il MIT avrebbe potuto confermare che, ai sensi del Codice dei contratti, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono indire gare al di sotto di:

  • 500.000 euro per gare di lavori
  • 140.000 per gare di servizi e forniture.

Restando al di sotto di tali importi, possono creare le procedure e richiedere il CIG, anche le S.A. non qualificate.

© Riproduzione riservata