Controlli, ruolo del RUP e del DEC: cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti

Controlli in fase di esecuzione, responsabilità di RUP e DEC nei contratti di servizi e forniture: cosa prevede il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

di Redazione tecnica - 26/03/2025

Chi deve fare cosa, durante l’esecuzione di un contratto pubblico di servizi o forniture? Qual è il confine tra i compiti del “vecchio” Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – oggi Responsabile Unico di Progetto - e quelli del Direttore dell’esecuzione del contratto? Ma, soprattutto, i controlli in corso di esecuzione sono un optional o un obbligo giuridico?

Controlli, ruolo del RUP e del DEC: interviene ANAC

Sono domande tutt’altro che teoriche, come dimostra l’intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 82 del 3 marzo 2025, che analizza criticamente l’affidamento di un servizio di manutenzione del verde pubblico di un Comune, evidenziando gravi lacune nell’attività di controllo durante la fase esecutiva.

Una vicenda che, pur facendo riferimento al vecchio Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), offre l’occasione per riflettere su cosa cambia oggi con il nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel caso di specie, che riguarda il servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune e affidamenti in somma urgenza per l’eliminazione di situazioni di pericolo e ripristino viabilità a seguito di danni derivanti da eventi meteorologici, ANAC ha rilevato:

  • l’assenza di verbali di controllo in contraddittorio con l’appaltatore;
  • una programmazione degli interventi non conforme alla lex specialis;
  • la sovrapposizione tra appalto ordinario e affidamento in somma urgenza, senza distinzione chiara tra prestazioni oggetto di contratto e interventi extra.

Un quadro critico che ha reso impossibile ricostruire la correttezza dei pagamenti, la regolarità dei controlli eseguiti e la coerenza delle azioni intraprese dai soggetti responsabili (RUP e DEC).

Le norme applicate

La delibera si basa su una lettura sistematica del vecchio D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. n. 49/2018 che definisce le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

In particolare ANAC prende come riferimento le seguenti disposizioni del vecchio Codice dei contratti:

  • art. 31: responsabilità del RUP anche nella fase esecutiva;
  • artt. 101 e 102: coordinamento tra RUP e DEC per i controlli tecnico-contabili;
  • art. 111: obbligo di verifica della regolare esecuzione;

e le disposizioni contenute nel D.M. n. 49/2018 relative all’obbligo di redazione di verbali, alla verifica quantitativa e qualitativa, e alle comunicazioni al RUP.

Nella sua delibera, ANAC, dopo una ricognizione sui fatti per cui è stata chiamata a verificare, ricorda che i controlli devono essere documentati e tracciabili, e non possono essere sostituiti da scambi “per le vie brevi”. La trasparenza e la misurabilità delle prestazioni sono presidi di legalità e buon andamento.

Nel caso di specie, ANAC ha rilevato gravi carenze nell’attività di esecuzione del contratto da parte del RUP e del DEC, in particolare per l’insufficiente svolgimento delle funzioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DM 49/2018, nonché per la scarsa documentazione dei controlli amministrativo-contabili.

Sono state inoltre evidenziate criticità nella gestione dell’affidamento in somma urgenza, a causa di una programmazione inadeguata e di sovrapposizioni tra prestazioni riconducibili a due distinti contratti, in violazione dei principi di correttezza e trasparenza. Per questi motivi, l’Anticorruzione ha trasmesso la delibera al Comune, invitando RUP, DEC e RPCT a valutare le irregolarità riscontrate e a comunicare le azioni correttive adottate entro 30 giorni.

Cosa cambia con il nuovo Codice dei contratti

Il nuovo Codice conferma e rafforza questi principi, semplificando la struttura normativa ma mantenendo alta l’attenzione sulla fase esecutiva.

Le principali novità sono:

  • Art. 15 – Responsabile unico di progetto (RUP) - Non cambia la sostanza: il RUP è ancora il punto di regia dell’intera procedura, dall’affidamento all’esecuzione. Deve coordinare i soggetti coinvolti nell’appalto, inclusi i direttori dell’esecuzione.
  • Art. 114 – Direzione dell’esecuzione nei servizi e forniture - Ricalca l’art. 111 del vecchio Codice, ma inserisce in modo chiaro le responsabilità del direttore dell’esecuzione. Il DEC ha obbligo di controllo continuo, redazione di verbali e report e comunicazione tempestiva al RUP.
  • Allegato II.14 – Regole tecniche per la direzione dell’esecuzione - Riprende in larga parte il contenuto del DM 49/2018, mantenendone l’impianto e aggiornandolo al nuovo quadro.

In definitiva, ANAC conferma che:

  • i controlli non sono discrezionali: RUP e DEC devono garantire verifiche formali, oggettive e tracciabili. Nessuna prestazione si considera eseguita se non documentata.
  • i pagamenti sono subordinati al controllo: l’art. 114 richiama espressamente che la liquidazione avviene solo dopo la verifica della regolare esecuzione. In mancanza, si espongono amministrazioni e funzionari a responsabilità diretta.
  • somma urgenza e programmazione non sono alternative: l’affidamento in somma urgenza non può mai sostituire una corretta programmazione ordinaria. In caso contrario, si crea una zona grigia pericolosa, come evidenziato nella delibera ANAC.

Non basta, dunque, nominare un DEC o prevedere un piano degli interventi nel capitolato: serve attuare realmente il controllo, tracciarlo, e intervenire in tempo quando qualcosa non va. Nel nuovo contesto normativo, non è più tollerabile una gestione approssimativa dell’esecuzione, tanto meno nei servizi continuativi o ad alta rilevanza sociale. Il principio del risultato si applica anche (e soprattutto) nella fase di esecuzione.

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