Accordo quadro e compenso professionale: interviene ANAC e dà ragione a OICE
Una nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene sull’annosa questione dell’applicazione del compenso per la progettazione negli accordi quadro
È possibile affidare con un unico contratto sia il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) sia la progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE)? Si può subordinare il pagamento dei servizi di ingegneria e architettura all’ottenimento di un finanziamento pubblico?
Accordo quadro e compenso professionale: nuova delibera di ANAC
Domande che, ormai, non dovrebbero essere più attuali alla luce delle importanti modifiche normative inserite all’interno del nuovo Codice dei contratti che, all’art. 41, comma 15-bis (inserito dal D.Lgs. n. 209/2024) vincola la stazione appaltante nella determinazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti dei contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro.
Ha risposto (nuovamente) a queste domande l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 che interviene su un caso segnalato da OICE, l’associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria.
Entrando nel dettaglio, l’istanza di precontenzioso era stata presentata da OICE contro un bando di un Consorzio di bonifica, che:
- prevedeva un compenso forfettario di 30.000 euro per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP;
- includeva anche il PFTE nello stesso affidamento;
- subordinava l’effettiva remunerazione all’ottenimento del finanziamento.
Un’impostazione che poneva evidenti problemi di rispetto del principio di equo compenso, di corretta applicazione delle tariffe ministeriali e di qualità dell’affidamento.
La decisione dell’ANAC
La delibera ANAC non poteva che confermare le novità normative in tema di compensi, rilevando che:
- il DOCFAP è un atto propedeutico alla progettazione, distinto dal PFTE: non possono essere affidati congiuntamente, ma con procedure autonome e compensi distinti;
- il compenso deve essere calcolato applicando le tabelle ministeriali di cui all’allegato I.13 al Codice dei contratti, che sono vincolanti e inderogabili;
- è vietato subordinare il pagamento del progettista all’ottenimento di un finanziamento, anche se il D.Lgs. n. 36/2023 non riproduce espressamente il divieto (già contenuto nel vecchio Codice). Il principio rimane pienamente valido in quanto desumibile dall’impianto normativo generale e dai principi di certezza del rapporto contrattuale.
Il commento di OICE
Molto chiaro il commento di Giorgio Lupoi, Presidente OICE, che ha espresso “grande apprezzamento per la delibera ANAC che accoglie il nostro precontenzioso a tutela dell’equo compenso e della dignità del lavoro di tutti i progettisti”.
Secondo OICE, il provvedimento “ricorda alle stazioni appaltanti come applicare la normativa vigente e ribadisce che l’attività professionale ha un suo valore intrinseco, la cui remunerazione non può essere aleatoria o subordinata a eventi futuri”.
Ancora più chiaro il messaggio finale di OICE che conferma “DOCFAP e PFTE sono cose ben distinte, con obiettivi diversi, e non sono affidabili unitariamente. Questa delibera rappresenta un importante successo a tutela del corretto equilibrio contrattuale tra stazioni appaltanti e professionisti”.
Conclusioni
Anche se il nuovo Codice non riporta testualmente alcune formule del precedente impianto normativo, restano pienamente in vigore:
- il principio dell’equo compenso (art. 41, commi 15-bis e 15-ter del Codice), con vincolo alle tariffe del DM 17/06/2016;
- il divieto di subordinare la retribuzione all’esito del finanziamento (che discende direttamente dal principio del risultato e dalla necessaria copertura economica dell’impegno contrattuale);
- l’obbligo di affidare distintamente le fasi progettuali, valorizzando la qualità e la competenza dei progettisti.
ANAC riafferma, dunque, in modo chiaro il principio di legalità e di rispetto delle professionalità tecniche. Nessun affidamento può derogare alle tariffe previste dal Codice, né può vincolare il compenso del progettista a fattori esterni come l’esito della domanda di finanziamento.
Un chiarimento importante, che rafforza – anche sul piano operativo – quanto già indicato dal Consiglio di Stato, dalla giurisprudenza amministrativa e dagli ultimi aggiornamenti applicativi sull’equo compenso.
L’attività progettuale ha valore, e va retribuita in modo certo, completo e proporzionato. Senza scorciatoie e senza condizioni.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 19 marzo 2025, n. 102