Correttivo Codice: attuare la nuova norma sui Consorzi Stabili
La segnalazione dell'UCSI: la mancata operatività sulla novella dell'art. 67 del Codice Appalti penalizza le piccole e medie imprese
A tre mesi dall’entrata in vigore del Correttivo al Codice degli appalti, è allarme per i Consorzi Stabili. La conferma arriva dalla stessa UCSI (Unione Consorzi Stabili Italiani) che lamenta una paralisi dovuta alla mancata attuazione dell'art. 67 del d.Lgs. n. 36/2023, novellato dal d.Lgs. n. 209/2024 che permette di ottenere l’attestazione SOA in proprio, rendendo di fatto impossibile la partecipazione alle gare d’appalto, creando una distorsione del mercato che penalizza PMI e operatori del settore.
Un blocco normativo che penalizza le PMI
Se è evidente che la norma sia stata notevolmente cambiata, di fatto, secondo l'UCSI, non si riscontra un’effettiva operatività delle nuove disposizioni.
Per Giuseppe Costantino, presidente UCSI, la situazione è paradossale: "Il correttivo ha profondamente modificato le regole del gioco per i Consorzi Stabili, ma a tutt’oggi non esiste un meccanismo attuativo che consenta di adeguarsi. Senza la possibilità di attestarsi in proprio, i Consorzi Stabili sono esclusi dal mercato. È una grave limitazione alla concorrenza."
Tenendo conto che i Consorzi Stabili sono uno strumento essenziale per la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, permettendo loro di unire risorse e competenze per competere con le grandi imprese, in assenza di una soluzione immediata, centinaia di piccole e medie imprese rischiano di essere tagliate fuori dal mercato in un momento economico già difficile.
Consorzi Stabili: cosa prevede il Correttivo
Ricordiamo che il d.Lgs. n. 209/2024 ha profondamente modificato l’art. 67 sui consorzi stabili, ora definiti "consorzi non necessari", prevedendo norme più stringenti in relazione alla loro costituzione, operatività e responsabilità.
Riportiamo qui di seguito le due versioni pre e post correttivo.
Art. 67 pre correttivo |
Art. 67 post correttivo |
1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 100, comma 4. |
1. I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):
per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.» |
2. L’allegato II.12 disciplina, nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d): a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. |
Abrogato |
3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore. |
3. Per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dalla consorziata esecutrice. |
4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97. |
4. I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’articolo 97. |
5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. |
5. I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. |
6. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 100, nell’allegato II.12 sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio stabile o ai singoli consorziati che le eseguono. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. |
Identico |
7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. |
7. Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. |
8. Con riguardo ai consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera d), ai fini del rilascio o del rinnovo dell’attestazione di qualificazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dai consorzi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all’articolo 106, comma 8, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all’allegato II.12, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. Gli atti adottati dall’ANAC restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2. |
Identico |
Pronto un esposto all’Antitrust
Per far fronte a questa criticità, UCSI aveva formalmente richiesto al MIT una proroga di almeno un anno per consentire ai Consorzi di adeguarsi alla normativa. Tuttavia, la richiesta è stata respinta e, di fatto, l’assenza di disposizioni attuative produce un effetto ancora peggiore: l’impossibilità per i Consorzi di operare.
Di fronte alla mancata risposta da parte del Ministero, l’UCSI ha annunciato di essere pronta a rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) per segnalare la violazione dei principi di libera concorrenza e parità di accesso agli appalti pubblici e chiedere un intervento immediato affinché i Consorzi possano tornare a operare nel pieno rispetto delle nuove regole.
Lettera aperta al MIT
Non solo: a testimonianza della gravità della situazione, l’UCSI ha anche inviato una lettera aperta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, denunciando la paralisi operativa dei Consorzi Stabili e sollecitando un intervento urgente.
Nella lettera si legge: "Bloccare l’operatività dei Consorzi significa bloccare l’accesso delle PMI al mercato, svuotando i principi di equità, pluralismo e apertura che dovrebbero guidare ogni riforma del settore”.
L’associazione ribadisce quindi la necessità di:
- un intervento immediato per permettere ai Consorzi di ottenere l’attestazione SOA in proprio;
- una proroga per garantire agli OE il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni;
- un chiarimento normativo per evitare situazioni di stallo che penalizzano il comparto delle costruzioni.
“Ci appelliamo alla Sua attenzione e sensibilità istituzionale affinché si ponga al più presto rimedio a questa situazione, attraverso un intervento urgente che consenta ai Consorzi Stabili di tornare a operare e alle PMI di continuare a contribuire, con competenza e impegno, alla realizzazione delle opere pubbliche del nostro Paese”, conclude Costantino nella lettera.