Autorizzazione paesaggistica: le valutazioni ANCE sulle semplificazioni
Audizione dell'Associazione sul DDL di delega al Governo per il riordino e la semplificazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
È complessivamente positivo il giudizio dell’ANCE rispetto al DDL 1372/S, di delega al Governo per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica, fermo restando la necessità di alcuni aggiustamenti di natura "pratica" e di competenze.
Autorizzazione paesaggistica: l'audizione ANCE sul DDL di semplificazione
Nel corso dell’audizione davanti alle commissioni Ambiente e Cultura del Senato, il vice presidente dell’Associazione, Stefano Betti, ha evidenziato come per la prima volta si affronti in modo organico il tema delle procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, da sempre uno dei principali “colli di bottiglia” dell’attività amministrativa che rallenta e, in alcuni casi, addirittura blocca le procedure di trasformazione della città e del territorio richieste sia dalla parte pubblica sia da quella privata.
Si tratta di un passo necessario, tenendo conto che le attuali procedure di autorizzazione paesaggistica previste dal d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e dal d.P.R. n. 31/2017 (autorizzazione semplificata) non sono ottimali alla riduzione dei tempi e all’effettiva semplificazione amministrativa.
Rimangono però delle criticità:
- la natura di provvedimento finale pluri-strutturato, in cui la decisione dell’amministrazione demandata a procedere, richiede il consenso vincolante di un’altra amministrazione, le Soprintendenze;
- la necessità di un maggior coordinamento con le normative collegate alla disciplina paesaggistica, dalla conferenza di servizi alla disciplina dei titoli edilizi;
- l’assenza di piano paesaggistico in alcune Regioni;
- la mancanza di armonizzazione nei criteri degli Sportelli Unici per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- la necessità di esplicitare il silenzio-assenso e altri meccanismi per superare l’inerzia.
Vediamo nel dettaglio le principali novità della proposta e le osservazioni dell’ANCE su:
- alcune modifiche puntuali al D. lgs. 42/2004 (art. 2, comma 1), finalizzate a garantire maggiore certezza dei tempi di rilascio, ad esempio, dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria (art. 146 D.lgs. 42/2004) e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria (artt. 167 e 181 D.lgs. 42/2004);
- una delega alla revisione dell’Allegato A del Dpr 31/2017 recante l’elenco degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, per estenderlo ad ulteriori casistiche (art. 2, comma 2);
- una delega alla revisione del D.lgs. 42/2004 con specifico riguardo alle procedure di autorizzazione paesaggistica, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi (art. 3).
Modifiche al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Sebbene le norme contenute nel comma 1 dell’art. 2 siano positive in quanto volte a garantire maggiore certezza dei tempi di rilascio delle procedure autorizzatorie paesaggistiche, tuttavia ANCE ritiene che per renderle maggiormente efficaci, siano necessarie alcune modifiche.
In particolare, con riferimento alla norma della lettera a) – che introduce all’art. 146, comma 5 il silenzio assenso decorsi 45 gg. senza che il soprintendente abbia rilasciato il proprio parere e consente in questi casi all’amministrazione competente di provvedere in via immediata sulla domanda (senza aspettare ulteriori giorni) – essa va a sovrapporsi con quanto previsto in modo parzialmente difforme dai commi 8 e 9 del medesimo articolo 146, con il forte rischio di ingenerare confusione e incertezza.
Si propone quindi di modificare i commi 8 e 9 dell’art. 146, anziché il comma 5, in modo da garantire coerenza e certezza alla procedura e reale efficacia alla semplificazione del silenzio assenso prevista dal DDL.
Inoltre, si propone di introdurre ulteriori modifiche della procedura disciplinata dall’art. 146 per:
- intervenire anche su altre parti della procedura, ad esempio con la completa digitalizzazione della pratica, la definizione di una modulistica unificata, una disciplina più puntuale del passaggio fra amministrazione competente e Soprintendenza, oltre delle diverse casistiche relative alle determinazioni della Soprintendenza (non solo l’inerzia, ma anche il rilascio di un parere positivo, positivo con prescrizioni, ecc.);
- garantire il coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990, prevedendo sempre in questi casi l’indizione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona;
- allineare l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica a quella del titolo edilizio connesso, con riferimento sia al momento del decorso, sia alla durata complessiva di essa, comprese eventuali proroghe ordinarie o straordinarie che dovessero intervenire.
Revisione dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017
Positiva anche la valutazione sulla revisione dell’Allegato A del d.P.R. n. 31/2017, anche se il riordino dovrebbe interessare anche l’allegato B relativo agli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e in generale tutto il Dpr.
Questo perché è necessario ampliare e precisare tutte le categorie di interventi e opere di lieve entità, operare altre semplificazioni procedimentali e documentali, coordinando meglio il provvedimento con le previsioni dell’art. 149 del Codice dei Beni Culturali e con la disciplina del Testo Unico Edilizia, in particolare con le previsioni intervenute negli ultimi anni, ad esempio quelle introdotte dal Salva casa in tema di attività edilizia libera, tolleranze costruttive, ecc. e quelle che hanno liberalizzato l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici.
Riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica
Altra valutazione positiva sulla complessiva revisione di tutto il regime dell’autorizzazione paesaggistica nell’ambito del D.lgs. 42/2004, con molteplici snellimenti.
Anche in questo caso, per garantire la migliore efficacia degli obiettivi di semplificazione e certezza normativa, ANCE ritiene opportuno che vengano apportati:
- alcuni aggiustamenti sia per la presenza di alcune imprecisioni, sia per un supplemento di valutazione su determinati aspetti;
- ulteriori criteri di delega, in quanto non sono stati presi in considerazione diversi aspetti di rilievo come l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica, la rimodulazione dei termini, la previsione in via espressa e generale del silenzio assenso e di altri meccanismi per il superamento dell’inerzia.
In particolare, si suggeriscono modifiche ai seguenti criteri:
- Articolo 3, comma 2, lett. b) sul criterio per il riassetto delle competenze paesaggistiche;
- Articolo 3, comma 2, lett. d) sui casi di esclusione dall’autorizzazione paesaggistica
- Articolo 3, comma 2, lett. f) relativo al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche da parte degli Sportelli Unici;
- Articolo 3, comma 2, lett. i) sull’individuazione da parte del Mic di aree di rilevanza paesaggistica nazionale per le quali, in caso di interventi, il parere del soprintendente deve essere reso entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale si intende formato il silenzio-assenso.
Ulteriori proposte
Infine, ANCE propone di inserire all’art. 3 ulteriori criteri di delega finalizzati a:
- uniformare il termine di inizio e di fine dell’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica con quelli del titolo edilizio connesso, comprese eventuali proroghe ordinarie o straordinarie che dovessero intervenire;
- garantire la completa digitalizzazione della pratica;
- semplificare la documentazione da allegare all’istanza;
- rimodulare i tempi di rilascio e i meccanismi finalizzati a garantire tempi certi di chiusura del procedimento e al superamento dell’inerzia della p.a. competente;
- garantire il coordinamento con la disciplina della conferenza di servizi prevedendo sempre in questi casi l’indizione della conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona;
- prevedere che laddove il piano paesaggistico sia stato approvato d’intesa fra Regione e Ministero della cultura, per piani o programmi urbanistici di livello attuativo conformi ad esso, il parere a fini paesaggistici previsto dall’art. 16 della Legge 1150/1942 viene rilasciato solo dalla Regione;
- prevedere che, nel caso di piani urbanistici attuativi o atti similari che hanno già passato il vaglio della Sovrintendenza, non sia necessaria la ripresentazione della pratica per gli interventi edilizi conformi a tali piani, oppure prevedere che l’autorizzazione sia rilasciata sempre dalla Regione o dall’ente subdelegato competente.
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