Revisione dei prezzi e nomina RUP: interviene il TAR

L'ok del giudice alla nomina del segretario comunale come RUP e all'applicazione della disciplina del DL Aiuti in caso di concessione. Ecco perché

di Redazione tecnica - 28/03/2025

La nomina di un segretario comunale a RUP è legittima? Come si applica il meccanismo di revisione dei prezzi nel caso di concessioni in essere? Si tratta di due questioni abbastanza “pratiche” e sulle quali è intervenuto il TAR Veneto con la sentenza del 21 marzo 2025, n. 389, chiarendo alcuni concetti chiave in ambito di contratti pubblici.

Nomina RUP e revisione dei prezzi: chiarimenti dal TAR

Occasione per intervenire è stato il contenzioso tra un Comune e una società concessionaria, che aveva presentato un’istanza di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti). L'Amministrazione ha riscontrato la domanda chiedendo un’integrazione documentale, con fatture su beni e servizi già acquistati nell’ambito della concessione.

Una richiesta che, secondo la ricorrente, sarebbe stata illegittima in quanto “le operazioni di aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo ivi previste vengano effettuate ‘utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato’, senza che in alcun modo rilevino elementi come quelli richiesti quali ‘le spese effettivamente sostenute dalla ditta concessionaria’ e simili”.

L’Amministrazione ha replicato specificando che la disciplina del Decreto Aiuti non sarebbe stata applicabile in quanto chiaramente ed espressamente riferita ad appalti di lavori, mentre nel caso di specie si sarebbe trattato di una concessione stipulata antecedentemente all'1 gennaio 2022.

Da qui il ricorso, contestando anche la nomina del segretario comunale come RUP, ritenendo che non avesse le competenze tecniche richieste dalla normativa sugli appalti pubblici. Il Comune ha difeso la scelta, affermando che, in assenza di figure interne più qualificate, il segretario comunale poteva legittimamente ricoprire tale incarico.

Il TAR ha esaminato entrambe le questioni e ha accolto le ragioni della concessionaria sulla revisione dei prezzi, imponendo al Comune di rivedere la sua decisione. Ha invece confermato la validità della nomina del segretario comunale a RUP, ritenendola conforme alla legge.

Di seguito, analizziamo nel dettaglio le due questioni affrontate dal giudice amministrativo.

 

Segretario comunale: può essere nominato RUP

La società concessionaria ha sostenuto che il segretario comunale, non possedesse le competenze tecniche richieste per il ruolo, facendo riferimento alle linee guida ANAC e al Codice dei Contratti Pubblici. Tuttavia, il TAR ha chiarito che il segretario comunale è una figura istituzionale radicata nella struttura amministrativa dell’ente locale e può assumere il ruolo di RUP in assenza di alternative qualificate.

In particolare, l’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) prevede infatti che il segretario comunale possa svolgere funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, coordinamento e supervisione delle attività dell’ente. Inoltre, l’art. 31 del d.lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) stabilisce che il RUP debba essere individuato tra i “dipendenti di ruolo” dell’amministrazione aggiudicatrice, concetto che – secondo il TAR – va interpretato in senso funzionale.

Dunque, la nomina del segretario comunale a RUP è risultata legittima, anche in considerazione del fatto che il Comune non disponeva di altre figure interne con anzianità e qualifiche adeguate. Come precisato nella sentenza, “Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco, tra le quali rientra la possibilità di essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi.”

Ne consegue che, la designazione del segretario comunale come RUP è pienamente legittima.

 

 

Revisione dei prezzi: le previsioni del DL Aiuti

Il ricorso è stato invece accolto in relazione al rifiuto del Comune di procedere alla revisione dei prezzi richiesta dalla concessionaria ai sensi dell’art. 27 del d.l. n. 50/2022.

Il concessionario aveva chiesto l’aggiornamento del quadro economico del progetto in base ai nuovi prezzari regionali, sostenendo che la disciplina emergenziale prevedesse un adeguamento automatico senza necessità di documentare i costi effettivamente sostenuti. Il Comune, al contrario, aveva preteso documentazione aggiuntiva, ritenendo l’art. 27 non applicabile alle concessioni stipulate prima del 1° gennaio 2022 e sostenendo che fosse necessaria una verifica più approfondita.

La normativa per i concessionari

Sul punto il TAR ha ricordato che l’articolo 27 del d.l. n. 50 del 2022, nel testo modificato dall’art. 10, comma 4-bis, d.l. n. 198 del 2022, convertito con l. n. 14 del 2023:

  • al comma 1 consente ai concessionari di cui all’art. 142, comma 4 del d.lgs. n. 163 del 2006 e a quelli di cui all’art. 164 comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016, nel cui quadro si colloca la fattispecie in esame, di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico o il computo metrico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto, in relazione al quale è previsto l’affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, negli anni 2022 e 2023, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
  • al comma 2, che “il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato ai sensi del comma 1, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione”.

Ne deriva che l’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico deve avvenire esclusivamente sulla base dei prezzari regionali più recenti, senza ulteriori verifiche sulle spese sostenute dal concessionario.

In particolare, “Le richieste di integrazione documentale formulate dal Comune non appaiono pertinenti al particolare procedimento di approvazione della revisione straordinaria dei prezzi, proprio perché dirette ad acquisire dati gestionali ed elementi contabili afferenti all’esecuzione del contratto che nulla hanno a che vedere con la corrispondenza del nuovo quadro economico rispetto al prezziario regionale aggiornato.”

Alla luce di queste considerazioni, il TAR ha annullato le note con cui il Comune aveva rigettato la richiesta di revisione dei prezzi, ordinando la riapertura del procedimento e l’adeguamento del quadro economico secondo i parametri previsti dall’art. 27 del d.l. 50/2022.

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