Appalti pubblici e qualificazione con riserva: quando l’urgenza giustifica la deroga
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene in merito alla qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi del nuovo Codice Appalti
Tra le novità più rilevanti del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) vi è certamente l’introduzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti disciplinato agli artt. 62, 63 e all’Allegato II.4. Un sistema che ha faticato ad entrare a regime e che, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aggiornato al 31 dicembre 2024, ha generato 4.684 amministrazioni pubbliche qualificate.
Qualificazione stazioni appaltanti: nuova delibera di ANAC
Sono ancora tanti i dubbi e le domande su questo sistema. Ad esempio, è possibile ottenere una qualificazione “provvisoria” per bandire gare, anche senza il possesso pieno dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici?
Una domanda – non solo teorica – che spesso si pongono le stazioni appaltanti alle prese con fabbisogni urgenti e cronoprogrammi serrati e a cui ha risposto la stessa ANAC, con la delibera n. 104 del 19 marzo 2025, che ha fornito utili indicazioni in merito alla qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
Una risposta in linea con quanto disposto al comma 13 del citato art. 63 che attribuisce all’ANAC il potere di prevedere casi ulteriori di qualificazione con riserva con l’obiettivo di consentire alle stazioni appaltanti di avviare le gare necessarie mentre completano il percorso di consolidamento della propria capacità tecnica e organizzativa.
Un istituto che si distingue nettamente dall’iscrizione con riserva prevista dal precedente comma 4 dello stesso articolo, in cui non si parla di una semplice incompletezza documentale, ma di un meccanismo flessibile e straordinario, attivabile in presenza di esigenze urgenti e qualificate.
Il caso
Nel caso di specie, una stazione appaltante ha richiesto la qualificazione al livello L1 per il settore lavori, motivando l’istanza con l’esigenza di realizzare interventi infrastrutturali indifferibili, collegati a obiettivi strategici.
La S.A., come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva, era già dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva, oltre che qualificata L3 (lavori) e SF1 (servizi e forniture). Ma per i lavori ordinari da bandire entro maggio 2025 era richiesto il livello L1.
L’urgenza operativa è stata ritenuta da ANAC coerente con la ratio dell’art. 63, comma 13, ed è stato riconosciuto che la struttura dispone:
- di una organizzazione stabile;
- di personale esperto;
- di una piattaforma digitale certificata;
- ed è regolarmente iscritta all’AUSA.
La decisione di ANAC
Per questo motivo, ANAC ha deliberato l’iscrizione con riserva al livello L1 fino al 30 giugno 2025, a condizione che:
- sia utilizzato il modulo telematico di qualificazione predisposto;
- alla scadenza, venga presentata una domanda di qualificazione ordinaria;
- in mancanza, non sarà possibile ottenere il CIG per nuove gare.
Una decisione di grande rilevanza per tutte le amministrazioni con esigenze infrastrutturali urgenti, ma prive – temporaneamente – dei requisiti completi richiesti dal nuovo sistema di qualificazione. ANAC, infatti, sulla base del citato comma 13, art. 63, del Codice dei contratti, ha riconosciuto che l’efficienza operativa e il rispetto dei tempi possono prevalere, in via eccezionale, sul completamento formale dei requisiti.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 19 marzo 2025, n. 104