Contratto di lavoro (CCNL): ANAC sulla metodologia da seguire
La Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici per la scelta del CCNL da applicare al personale impiegato nell’appalto
Che succede se la stazione appaltante sbaglia a individuare il contratto collettivo nazionale (CCNL) da applicare al personale impiegato in un appalto? E quali sono le conseguenze operative di una valutazione errata?
Contratto di lavoro (CCNL): nuova delibera di ANAC
Domande interessanti soprattutto alla luce del Decreto legislativo n. 209/2024 mediante il quale il Governo è intervenuto sul D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) aggiornando l’art. 11 (Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti) e inserendo il nuovo Allegato I.01 (Contratti collettivi).
La risposta alle domande arriva dalla delibera n. 75 del 3 marzo 2025 mediante la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha fornito un parere di precontenzioso su un caso riguardante proprio la corretta individuazione del CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto, la metodologia descritta all’art. 2 del citato Allegato I.01 del Codice dei contratti e le conseguenze nel caso di errata individuazione del contratti stesso.
La questione nasce da un’istanza presentata dalla una società che ha contestato gli atti di gara di stazione appaltante. Secondo l’operatore economico, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante non era strettamente connesso con le prestazioni richieste dall’appalto. La conseguenza del CCNL indicato dalla stazione appaltante sarebbe state la sottostima dei costi della manodopera e l’incompatibilità di tale contratto con il codice CPV della gara e con i codici ATECO pertinenti.
L’intervento di ANAC e la metodologia da seguire
Richiamando puntualmente il nuovo art. 11 del Codice e l’art. 2 dell’allegato I.01, ANAC ha chiarito che:
“La stazione appaltante è tenuta a individuare il contratto collettivo applicabile previa valutazione della stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto e le prestazioni oggetto dell’appalto, utilizzando i codici CPV e ATECO, nonché verificando la rappresentatività delle parti sociali firmatarie”.
Nel caso specifico, l’Autorità ha rilevato che la stazione appaltante non ha fornito alcuna prova di aver adottato tale metodologia. Al contrario, la documentazione di gara e le ricerche sull’archivio CNEL dimostravano che il CCNL non era compatibile con le attività previste dall’appalto.
Da qui la conclusione: la scelta del contratto collettivo è risultata in contrasto con la normativa vigente, e ciò ha compromesso la corretta determinazione dei costi della manodopera e la stessa idoneità del personale impiegato.
La determinazione della base d’asta
Un altro aspetto contestato riguardava la sostenibilità della base d’asta. In questo caso, ANAC ha riconosciuto la legittimità delle valutazioni operate dalla stazione appaltante, che ha stimato il costo dell’operatore sulla base dello storico dei servizi e ha applicato – in modo giustificato – l’indennità di reperibilità prevista dal CCNL, in quanto assente nel contratto indicato.
L’Autorità ha quindi ritenuto che la determinazione della base d’asta, pur basata su parametri eterogenei, non fosse affetta da vizi di illogicità manifesta, escludendo quindi l’illegittimità della procedura sotto questo profilo.
Quadro normativo di riferimento e conclusioni
Ricordiamo il quadro normativo di riferimento:
- art. 11, D.Lgs. n. 36/2023: che prevede l’obbligo di applicare il contratto collettivo in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni, stipulato da associazioni comparativamente rappresentative;
- art. 2, allegato I.01: che contiene la metodologia obbligatoria di individuazione del CCNL, mediante codici CPV e ATECO e verifica della rappresentatività.
ANAC ha, quindi, confermato che nel caso di specie:
- la S.A. ha indicato un CCNL in contrasto con le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01 del Codice dei contratti;
- la determinazione della base d’asta non è affetta da alcun vizio di manifesta illogicità e irragionevolezza.
Per questo motivo, ANAC ha informato la Stazione appaltante che è tenuta ad annullare in autotutela gli atti della procedura di gara e, in sede di riedizione della gara:
- ad individuare il CCNL applicabile secondo il dettato dell’art. 2 dell’allegato I.01 del Codice;
- a determinare i conseguenti costi della manodopera.
Concludendo, in fase di progettazione della gara, è indispensabile:
- applicare rigorosamente la metodologia dell’allegato I.01 del Codice;
- verificare la coerenza tra oggetto dell’appalto, codici CPV e ATECO, e ambito di applicazione del CCNL;
- motivare con chiarezza la scelta del contratto collettivo negli atti di gara;
- evitare soluzioni ibride (es. “applicazione a pezzi” di più CCNL), che rischiano di minare la coerenza dell’impostazione contrattuale.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 3 marzo 2025, n. 75