Impianti eolici: il Consiglio di Stato sulla tutela del paesaggio

L'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto va adeguatamente motivata in presenza di pareri sfavorevoli in conferenza dei servizi

di Redazione tecnica - 02/04/2025

L’equilibrio tra sviluppo delle energie rinnovabili e tutela del paesaggio continua a essere al centro del dibattito giuridico e amministrativo, con un contemperamento tra interessi della collettività e quelli della libertà di impresa che a volte sfocia in autorizzazioni non legittime.

Energie rinnovabili: l'equilibrio tra sostenibilità e tutela del paesaggio

Prova ne è la recente sentenza del Consiglio di Stato del 5 marzo 2025, n. 1877, con cui Palazzo Spada ha accolto l’appello di un’Unione di Comuni e di una Soprintendenza, annullando l’autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico rilasciata dalla Regione.

Durante la conferenza di servizi, i Comuni avevano espresso parere negativo, evidenziando l'incompatibilità dell’impianto con gli strumenti urbanistici locali e con le caratteristiche del contesto rurale e ambientale. A questi rilievi si era aggiunta anche la Soprintendenza, la quale, in applicazione dell’articolo 152 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), aveva sottolineato il forte impatto visivo e ambientale dell’opera, ritenendola non compatibile con il contesto paesaggistico.

Nonostante tali opposizioni, la Regione aveva comunque rilasciato l'autorizzazione unica, consentendo l’avvio del progetto a cui i Comuni si erano opposti con ricorso, che il TAR aveva respinto. Da qui l'appello al Consiglio di Stato.

Installazione impianto eolico: pareri di compatibilità vanno adeguatamente motivati

Palazzo Spada ha dato ragione ai ricorrenti, ritenendo che il procedimento autorizzativo fosse viziato da un’inadeguata istruttoria e da una motivazione insufficiente.

Il Collegio ha infatti evidenziato che la valutazione dell’idoneità dell’area alla localizzazione dell’impianto eolico non è stata effettuata in modo adeguato, in particolare per quanto riguarda l'impatto percettivo e visivo dell'opera. A tal proposito, ha richiamato il principio secondo cui il paesaggio, inteso come bene costituzionalmente protetto, non può essere considerato solo entro i limiti fisici della sua perimetrazione amministrativa, ma deve essere valutato in una prospettiva più ampia, che tenga conto della sua percezione nel contesto territoriale.

Richiamando l’Allegato 4 del d.m. 10 settembre 2010, i giudici hanno sottolineato che l'impatto visivo è uno degli elementi più rilevanti nella valutazione di un impianto eolico. Per tale ragione, la Regione avrebbe dovuto condurre un’analisi dettagliata su diversi aspetti, tra cui:

  • l'area di visibilità dell'impianto e il modo in cui esso si inserisce nel bacino visivo;
  • l’intervisibilità dell’opera nel contesto paesaggistico;
  • la coerenza con le caratteristiche naturali e antropiche del territorio;
  • l’evoluzione storica del paesaggio e il suo valore panoramico.

In sostanza, per i giudici d’appello, il parere negativo della Soprintendenza si è basato su un’analisi dettagliata di questi aspetti, mentre la Regione non ha fornito una motivazione adeguata per superarlo.

La circolare della Presidenza del Consiglio e il "peso" degli interessi contrapposti

Un ulteriore elemento di criticità individuato nella sentenza riguarda il modo in cui la Regione ha giustificato la propria decisione. In particolare, l’Amministrazione si era basata su una circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2018, n. 4, che prevede la possibilità di considerare prevalente una determinata posizione in conferenza di servizi sulla base del peso specifico degli interessi coinvolti.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che il semplice richiamo a tale circolare non è sufficiente per giustificare il superamento di un parere negativo così articolato come quello della Soprintendenza. La Regione avrebbe dovuto indicare le specifiche ragioni per cui gli interessi paesaggistici risultavano recessivi rispetto alle esigenze di sviluppo delle energie rinnovabili, operazione che, invece, non è stata effettuata in maniera adeguata.

Altrettanto illegittima l’approvazione della variante urbanistica automatica conseguente all’autorizzazione unica. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, pur prevedendo l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 la possibilità che l’autorizzazione costituisca variante agli strumenti urbanistici, ciò non esime l’amministrazione dall’obbligo di un’adeguata istruttoria nel caso in cui partecipanti alla Conferenza di Servizi esprimano un parere sfavorevole.

Nel caso di specie, i Comuni avevano formulato osservazioni dettagliate sull’incompatibilità dell’impianto con le norme urbanistiche locali, ma tali rilievi non sono stati adeguatamente considerati. In assenza di una motivazione specifica che giustificasse la deroga alle disposizioni urbanistiche, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la variante automatica e ha annullato l’autorizzazione regionale.

Conclusioni: no ad autorizzazioni che non tengano conto dei diversi interessi

Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto: l’obiettivo di semplificazione procedurale non può giustificare il sacrificio di valori costituzionali come la tutela del paesaggio e dell’ambiente, soprattutto nel caso in cui i partecipanti alla Conferenza di servizi esprimano un parere negativo in merito.

 

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