Appalti pubblici: il MIT sull’assegnazione del CUI in caso di lotti deserti
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) cosa fare con il Codice Unico di Intervento (CUI) se una gara articolata in lotti va deserta solo per alcuni di essi
Come comportarsi con il Codice Unico di Intervento (CUI) se una gara articolata in lotti va deserta solo per alcuni di essi? Serve un nuovo CUI o si può mantenere quello originario? È necessario modificare la programmazione oppure no? E cosa succede se l’intervento è finanziato da fondi esterni?
Appalti pubblici e CUI: interviene il MIT
Ha risposto a queste domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3202 del 30 gennaio 2025, che riprendendo i contenuti del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e il manuale ITACA con le istruzioni per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi, ha offerto tre scenari operativi che riflettono le diverse casistiche possibili.
Una risposta che non si limita a una sola opzione ma che, al contrario, lascia spazio a valutazioni di merito da parte della stazione appaltante, secondo i principi di coerenza, trasparenza e tracciabilità introdotti dal nuovo Codice dei contratti.
Il quesito nasce da un’esigenza tipica delle stazioni appaltanti: un intervento inserito in programmazione (con un unico CUI e CUP), articolato in lotti, per il quale alcuni lotti sono stati aggiudicati mentre altri sono andati deserti. Si chiede se, per i lotti rimasti, sia necessario:
- riutilizzare il CUI originario,
- avviare un nuovo intervento con nuovo CUI,
- modificare il CUI esistente, scorporando i lotti deserti.
La risposta del MIT
Il MIT ha risposto che tutte e tre le opzioni possono essere corrette, purché motivate da esigenze concrete e coerenti con la natura dell’intervento e con le fonti di finanziamento. In particolare, il MIT ha fornito le seguenti opzioni:
- Opzione a) – mantenere il CUI originario: è possibile se i lotti non aggiudicati restano parte integrante dell’intervento originario e non vi sono variazioni sostanziali (né economiche né funzionali). Soluzione semplice e lineare, a patto che non cambi nulla nella logica dell’investimento.
- Opzione b) – nuovo intervento e nuovo CUI: consigliata se si configurano modifiche significative (es. nuova articolazione in lotti, approvazioni distinte, aggiornamenti delle fonti di finanziamento). Utile per distinguere chiaramente l’intervento originario da quello riformulato.
- Opzione c) – modifica del valore dell’intervento originario: da utilizzare quando è necessario separare contabilmente le due operazioni o aggiornare la programmazione a seguito delle aggiudicazioni avvenute.
In presenza di fondi esterni della PA, il MIT raccomanda di seguire le specifiche condizioni del finanziatore, incluse le modalità di utilizzo dei fondi e le disposizioni regolamentari relative al monitoraggio dei lotti deserti.
Il Manuale ITACA
A conferma delle indicazioni ministeriali, il MIT ha ricordato il Manuale ITACA che chiarisce che, in caso di gare con lotti andati deserti, non è obbligatorio riproporre i lotti nel programma se la procedura originaria è già considerata avviata.
In particolare, il Manuale ITACA chiarisce che per gli acquisti di forniture e servizi, nel caso di una gara con più lotti alcuni dei quali siano andati deserti o comunque non aggiudicati per altri motivi, essendo da considerarsi comunque già avviata la procedura di affidamento, non è richiesta la riproposizione in programma dei lotti non aggiudicati. Fa eccezione a quanto sopra il caso in cui, nel procedere a nuova gara, sia stato modificato il prospetto economico dell’acquisto. In tale caso:
- se la nuova gara avviene nella stessa annualità, va aggiornato il programma nella prima annualità, ai sensi dell’art.7, allegato I.5, al Codice dei contratti;
- se si rinvia all’annualità successiva, va inserita nel programma successivo;
- se si rinuncia ai lotti, devono essere indicati nella scheda I con le relative motivazioni.
È possibile trovare informazioni più dettagliate nel capitolo “5. Assegnazione dell’annualità dell’intervento o dell’acquisto” del citato Manuale ITACA.
Un punto centrale riguarda proprio la gestione del CUI come identificativo univoco: se l’intervento viene riformulato o parzialmente disaggregato, il sistema prevede l’assegnazione di nuovi CUI. Ma se la logica progettuale rimane invariata e si tratta solo di una nuova procedura per completare quanto già pianificato, allora il CUI può restare lo stesso.
Al paragrafo “3.1 Il codice Unico di intervento (CUI)” del Manuale ITACA viene anche chiarito che:
- nel caso un lavoro o un acquisto, presente come oggetto unitario in un precedente programma, sia incluso in programma successivo frazionato in lotti funzionali (lavori o servizi generali), sarà identificato da altrettanti nuovi CUI che, laddove ne siano dotati, conserveranno lo stesso Codice Unico di Progetto;
- nel caso in cui un acquisto, inserito come acquisto unico nella seconda annualità del programma antecedente, sia successivamente suddiviso in due o più acquisti, vedrà assegnati nel nuovo programma due nuovi CUI, salvo il caso in cui un acquisto ricomprenda una quota parte preponderante di quello precedentemente programmato.