Avvalimento tecnico: cosa indicare nel contratto?

La sentenza del TAR: se le prestazioni sono rese direttamente dall'ausiliaria, non è necessario elencare le risorse messe a disposizione dell'ausiliata

di Redazione tecnica - 02/04/2025

L’avvalimento permette a un operatore economico di utilizzare le risorse di un altro soggetto (ausiliario) per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.

Avvalimento tecnico-operativo: il TAR sui contenuti del contratto

L'istituto, disciplinato dall’art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), regola la possibilità per gli operatori economici di soddisfare i requisiti di partecipazione a una gara pubblica facendo affidamento sulle capacità di un'altra impresa, fermo restando alcuni obblighi e limitazioni.

Nello specifico, la norma prevede che:

  • l'impresa ausiliaria deve fornire risorse concrete e verificabili: non è sufficiente un impegno generico, ma devono essere specificati i mezzi, il personale e le attrezzature messe a disposizione;
  • l'avvalimento non può riguardare l'esperienza professionale soggettiva: se un requisito è legato a un'esperienza specifica del concorrente (ad esempio, nel settore degli appalti di lavori), questo non può essere “prestato” da un'altra impresa;
  • l’avvalimento è ammesso sia per i requisiti di capacità economico-finanziaria sia per quelli tecnico-professionali, con l’eccezione delle certificazioni SOA, che possono essere prestate solo in alcuni casi specifici;
  • è fatto obbligo di sottoscrizione di contratto di avvalimento tra impresa ausiliata e ausiliaria, che deve essere dettagliato e dimostrare che le risorse sono effettivamente messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.

Attenzione però: se il contratto di avvalimento riguarda prestazioni rese direttamente dall'impresa ausiliaria, in base ai commi 3 e 8 dell’art. 104, non è necessario specificare le risorse messe a disposizione.

 

Mancata indicazione delle risorse: quando l'avvalimento è comunque valido

Sulla base di questi presupposti, il TAR Lazio, con la sentenza del 25 marzo 2025 n. 6055 ha accolto il ricorso di un’impresa e confermato l’aggiudicazione in suo favore di accordo quadro per l’espletamento di un servizio.

Il provvedimento di esclusione era stato adottato dalla SA, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023, poiché i contratti di avvalimento presentati non indicavano specificamente le risorse strumentali e umane messe a disposizione dalle imprese ausiliarie.

Secondo la SA tale omissione avrebbe reso il contratto nullo e, di conseguenza, l’operatore non sarebbe stato in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal bando.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo che:

  • si applicavano i commi 3 e 8 dell’art. 104 del Codice Appalti, i quali non richiedono l’indicazione dettagliata delle risorse, poiché le prestazioni sarebbero state eseguite direttamente dall’impresa ausiliaria;
  • non erano applicabili i commi 1 e 2 dell’art. 104, che impongono l’indicazione dettagliata delle risorse in caso di avvalimento di requisiti tecnico-professionali o economico-finanziari.

La decisione del TAR

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, stabilendo che nel caso in esame doveva applicarsi il combinato disposto dei commi 3 e 8 dell’art. 104 del Codice Appalti. Infatti, il contratto di avvalimento era stato stipulato con un soggetto in possesso di titoli di studio e competenze professionali adeguate per l’esecuzione della prestazione, rendendo superflua l’indicazione dettagliata delle risorse strumentali e umane.

Secondo il TAR, la regola generale che impone di indicare tali risorse serve a evitare che il contratto di avvalimento si riduca a una “scatola vuota”, priva di reale contenuto e utile solo a garantire la responsabilità solidale dell’ausiliaria. Nel caso specifico però questa esigenza non sussisteva perché le prestazioni erano eseguite direttamente dall’ausiliaria, rendendo inutile un formalismo che avrebbe limitato la concorrenza.

Il ricorso è stato quindi accolto, confermando la legittimità del contratto di avvalimento stipulato e il diritto all’aggiudicazione dell’accordo quadro.

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