Incentivi tecnici e centrali di committenza: nuovi chiarimenti dal MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce come calcolare gli incentivi tecnici in caso di gara gestita da SUA o CUC

di Redazione tecnica - 07/04/2025

Nel caso in cui una procedura di gara venga gestita da una Stazione Unica Appaltante (SUA) o da una Centrale Unica di Committenza (CUC), chi ha diritto agli incentivi tecnici previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)? E, soprattutto, su quale importo vanno calcolati?

Incentivi tecnici e centrali di committenza: il parere del MIT

Sono interrogativi tutt’altro che marginali per le amministrazioni che si avvalgono di centrali di committenza esterne, anche perché il ruolo del RUP e la determinazione del valore dell’incentivo possono variare sensibilmente a seconda della configurazione organizzativa adottata.

Ha risposto alle domande il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che, con il parere n. 3373 del 3 aprile 2025, ha fornito una chiave di lettura chiara e coerente con i principi del Codice dei contratti, offrendo un utile riferimento operativo.

Il quesito riguarda l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 in presenza di una procedura di gara gestita da una SUA o CUC che, ai sensi dell’art. 15, comma 9 del Codice, opera anche in qualità di RUP.

In particolare, si chiede se gli incentivi spettanti al personale della centrale – per le attività propedeutiche all’affidamento – debbano essere parametrati al valore complessivo della procedura, includendo o meno anche le eventuali opzioni di proroga.

La risposta del MIT

Secondo il MIT, una lettura sistematica degli articoli 15, comma 9, e 45 del Codice dei contratti pubblici porta a una sola conclusione: gli incentivi per la predisposizione e lo svolgimento della gara devono essere calcolati esclusivamente sul valore posto a base della procedura di affidamento.

Non rilevano, quindi:

  • l’importo finale di aggiudicazione;
  • le opzioni di proroga eventualmente previste;
  • eventuali modifiche contrattuali successive, come le varianti.

Una risposta che conferma un precedente parere del Supporto Giuridico del MIT sul tema degli incentivi.

Il ruolo della centrale di committenza

Nel confermare questa interpretazione, il Ministero ha ricordato che le amministrazioni che si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare – in tutto o in parte – le risorse per gli incentivi tecnici ai dipendenti della centrale stessa, come previsto dall’art. 45, comma 8 del Codice.

Questa possibilità può essere esercitata:

  • in autonomia dalla stazione appaltante;
  • su richiesta della centrale di committenza stessa.

Si tratta di una facoltà importante, che consente di valorizzare il contributo specialistico delle centrali anche in termini economici, ferma restando la quota massima prevista dal Codice (pari al 2%).

Il richiamo alla giurisprudenza contabile

Il MIT richiama infine la delibera n. 196/2024/PAR della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia, che aveva già affrontato il tema degli incentivi in caso di ricorso a centrali di committenza, sottolineando l’importanza della corretta imputazione delle risorse e della coerenza tra il ruolo organizzativo e la titolarità dell’incentivo.

In sostanza, la Corte ha riconosciuto che anche il personale delle centrali, se effettivamente coinvolto nella gestione della procedura come RUP o in altre funzioni tecniche, può beneficiare degli incentivi, purché vi sia una chiara imputazione organizzativa e funzionale.

Conclusioni

Concludendo, il parere del MIT, unito alle precedenti pronunce e alla citata delibera della Corte dei Conti, conducono verso alcune conclusioni:

  • gli incentivi tecnici sono calcolati sul valore posto a base della procedura di affidamento;
  • non rilevano l'importo di aggiudicazione, le proroghe o le varianti;
  • le CUC o SUA possono ricevere le risorse per gli incentivi, anche su richiesta;
  • è possibile attribuire gli incentivi ai dipendenti della centrale, nel limite massimo del 2% previsto dall’art. 45;
  • va sempre garantita la coerenza tra ruolo svolto e riconoscimento economico.
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