GARE: L'ILLEGGITTIMA ESCLUSIONE NON COMPORTA L'OBBLIGO DI RINNOVARE LA PROCEDURA
Nelle procedure di aggiudicazione automatiche, in caso di invalidità della gara per l'aggiudicazione di un contratto della p.a. per l'illegittima esclusione ...
Nelle procedure di aggiudicazione automatiche, in caso di
invalidità della gara per l'aggiudicazione di un contratto della
p.a. per l'illegittima esclusione di alcune ditte offerenti
non occorre disporre la rinnovazione integrale della procedura e
quindi la riapertura della stessa fase di presentazione delle
offerte, ma può legittimamente mantenersi fermo il sub-procedimento
di presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione solo
della fase dell'esame comparativo delle offerte già pervenute.
Questo in quanto nelle procedure di aggiudicazione
automatiche, l'accertamento dei vizi concernenti
l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti non necessita di
rinnovare la procedura sin dal momento della presentazione delle
offerte.
Questo in sintesi quanto affermato dal Consiglio di stato sez. V con la decisione del 9 giugno 2008 n. 2843 in relazione a una gara di appalto per la quale la commissione giudicatrice aveva proceduto ad escludere dalla gara una impresa a causa della mancata presentazione del certificato dei carichi pendenti.
La decisione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare o meno l'intero procedimento di gara a seguito dell'illegittima esclusione di una o più imprese. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato due casi possibili:
Nel secondo caso, l'illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l'esame delle offerte, rende necessario il rinnovo dell'intero procedimento a partire dalla stessa fase di presentazione delle offerte. La riammissione delle concorrenti originariamente escluse, infatti, impedirebbe di effettuare una valutazione delle loro offerte rispettando i principi della par condicio tra i concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo, perché la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dall'intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio.
Questo in sintesi quanto affermato dal Consiglio di stato sez. V con la decisione del 9 giugno 2008 n. 2843 in relazione a una gara di appalto per la quale la commissione giudicatrice aveva proceduto ad escludere dalla gara una impresa a causa della mancata presentazione del certificato dei carichi pendenti.
La decisione del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare o meno l'intero procedimento di gara a seguito dell'illegittima esclusione di una o più imprese. In particolare i giudici di Palazzo Spada hanno rilevato due casi possibili:
- il caso di una gara con procedura di aggiudicazione automatica;
- il caso di una gara in cui per l'aggiudicazione è necessario effettuare apprezzamenti di discrezionalità tecnica o amministrativa, con attribuzione di punteggi legati a valutazioni di ordine tecnico (licitazione privata col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, appalto concorso).
Nel secondo caso, l'illegittima esclusione di un concorrente, se accertata dopo l'esame delle offerte, rende necessario il rinnovo dell'intero procedimento a partire dalla stessa fase di presentazione delle offerte. La riammissione delle concorrenti originariamente escluse, infatti, impedirebbe di effettuare una valutazione delle loro offerte rispettando i principi della par condicio tra i concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo, perché la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata dall'intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e dall'attribuzione del punteggio.
A cura di Ilenia
Cicirello
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