Servizi tecnici: procedura annullata senza calcolo dei corrispettivi
Una SA accoglie la richiesta di Fondazione Inarcassa e annulla in autotutela la procedura per l'affidamento di servizi di progettazione
Esprime soddisfazione la Fondazione Inarcassa, nell’apprendere la decisione da parte di una SA di annullare in autotutela una procedura di affidamento di un servizio di ingegneria e architettura e per la quale aveva contestato l’assenza dei criteri di calcolo per il compenso del professionista.
Vediamo il perché di questa scelta dell’Amministrazione.
Corrispettivi servizi tecnici: procedura annullata se il criterio di calcolo non è chiaro
Nel caso di specie, la SA, un’Amministrazione Comunale, avrebbe avviato la procedura senza calcolare i corrispettivi nel bando di gara, impedendo così una valutazione adeguata del compenso per il professionista. Ne è scaturita una diffida da parte di Fondazione Inarcassa, che aveva sollevato preoccupazioni sulla mancanza di trasparenza nella procedura, in particolare riguardo alla difficoltà di verificare se il compenso proposto per il professionista fosse equo.
Calcolo corrispettivi professionisti: cosa prevede il Codice Appalti
In particolare, la Fondazione ha fatto riferimento all’art. 41, comma 15, d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale “Nell’allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici.
Non solo: in materia si è anche espressa più volte la giurisprudenza che, tra l’altro, ha fatto eco all’indirizzo espresso anche da Anac nelle Linee Guida sui servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria e nella delibera n. 205/2022.
Sul punto ricordiamo che se il principio sull'equo compenso è sancito dalla legge n. 49/2023 e si concentra sulla tutela dei professionisti e mira a stabilire un compenso equo e giusto, esso nel Codice viene disciplinato appunto dall'art. 41, comma 15, stabilendo che i corrispettivi per i contratti pubblici devono essere adeguati e ragionevoli in base alla complessità del progetto e alle competenza richieste. Un orientamento recentemente espresso dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 594 del 27 gennaio 2025 e n. 844 del 3 febbraio 2025 che hanno confermato l’autosufficienza della disciplina del Codice Appalti in materia di corrispettivi professionali.
La decisione della SA
L’Amministrazione ha quindi deciso di accogliere la richiesta della Fondazione e, tenendo conto del fatto che l'avviso non comportava un impegno definitivo da parte dell'ente fino alla sottoscrizione dei contratti, ha deciso di annullarlo in autotutela, avviando una nuova indagine di mercato per individuare i professionisti necessari per l'intervento.
L’annullamento della procedura ha quindi tenuto conto anche del disposto dell’art. 50, comma 1, lettera b) dello stesso d.Lgs. n. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 140mila euro, ma con l’obbligo di garantire il rispetto di determinati criteri qualitativi e quantitativi.
Soddisfazione quindi da parte della Fondazione Inarcassa che, nell’accogliere favorevolmente la decisione della SA, ha sottolineato come non si tratti solo di una questione di equo compenso per i liberi professionisti, ma anche di trasparenza e correttezza della procedura amministrativa, il primo passo per garantire la qualità del progetto finale.