Principio di rotazione e Affidamento diretto: il MIT sui limiti temporali

Il parere del MIT ribadisce che la rotazione va valutata rispetto alla categoria merceologica e non in funzione del tempo trascorso tra due incarichi

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Quando è possibile riaffidare un incarico allo stesso tecnico mediante affidamento diretto? E in che misura il principio di rotazione impedisce la scelta del contraente uscente? Esiste un termine temporale che consente di superare la rotazione?

Principio di rotazione e Affidamento diretto: il parere del MIT

A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3342 del 3 aprile 2025, che affronta un caso molto frequente: l’affidamento diretto di un nuovo incarico tecnico per la direzione lavori a un professionista già incaricato in passato.

Il quesito è stato formulato da un ente che, nel corso degli anni, ha conferito diversi incarichi a un medesimo tecnico per attività di progettazione, consulenza e direzione lavori relative a un sistema di trasporto locale.

Entrando nel dettaglio:

con atto deliberativo del 11/09/2003 l'Ente conferiva incarico diretto (art. 17 L. 109/1994) per consulenza e progettazione di un sistema di trasporto locale. Successivamente, con atto integrativo alla convenzione del 18/03/2010, veniva precisato che nell'ambito dello stesso importo il tecnico avrebbe dovuto svolgere attività di consulenza per ufficio D.L. e RUP. In seguito alle dimissioni del D.L., con D.D. n.907 del 11/04/2022, veniva modificato l'incarico affidando allo stesso tecnico, ai sensi del D.Lgs.50/2016, il ruolo di D.L. per le fasi di completamento per un importo di E.34.112,45”.

Oggi, l’Ente intende affidare allo stesso professionista un nuovo incarico per la D.L. di un intervento di estensione del sistema di trasporto locale.

Ci si chiede quindi se l’affidamento diretto sia legittimo alla luce del principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e se il tempo trascorso possa costituire un elemento idoneo a escludere la continuità contrattuale.

La posizione del MIT

Il MIT chiarisce immediatamente che l’art. 49 del nuovo Codice dei contratti non prevede alcun termine temporale al di là del quale si possa considerare “azzerato” l’effetto della rotazione.

Il principio non si fonda sul tempo intercorso tra due affidamenti, ma sull’oggetto della commessa.

In particolare, il divieto di riaffidamento al contraente uscente si applica quando (art. 49, comma 2) “due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Nel caso sottoposto al giudizio del MIT, trattandosi di un nuovo incarico di direzione lavori legato allo stesso sistema di trasporto locale, occorrerà verificare se l’attività rientra nello stesso settore di servizi dell’incarico precedente.

Se la risposta è positiva, e se non ricorrono i presupposti per l’applicazione del comma 4, l’affidamento diretto allo stesso tecnico non risulterebbe conforme al principio di rotazione.

Cosa prevede il Codice dei contratti

Il principio di rotazione si applica a tutti gli affidamenti disciplinati dalla Parte I del Libro II del Codice (servizi e forniture sottosoglia). In sintesi:

  • è vietato affidare due volte consecutive lo stesso incarico nello stesso settore a uno stesso operatore;
  • il criterio non è cronologico, ma tipologico (settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi);
  • è possibile suddividere gli affidamenti in fasce di valore, applicando la rotazione per ciascuna fascia.

Tuttavia, il comma 4 ammette una deroga motivata, qualora:

  • vi sia assenza di alternative sul mercato;
  • sia dimostrata la buona esecuzione del contratto precedente;
  • sia motivata l’opportunità tecnica di procedere con il medesimo affidatario.

Per i contratti sottosoglia affidati tramite procedura negoziata, il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato è stata condotta senza limitare il numero di operatori in possesso dei requisiti richiesti (art. 49, comma 5).

Infine, per i micro-affidamenti inferiori a 5.000 euro, la rotazione non si applica (art. 49, comma 6).

Conclusioni

Concludendo, il MIT ha ribadito che:

  • quello della rotazione non è un principio legato al tempo trascorso, ma alla ripetizione del medesimo servizio.
  • il criterio è oggettivo e riguarda settore merceologico, categoria di opere, settore di servizi.
  • il divieto vale solo per due affidamenti consecutivi allo stesso operatore nello stesso ambito.

È possibile motivare il superamento del principio in caso di:

  • assenza di alternative sul mercato;
  • verifica positiva del precedente incarico;
  • esigenze di continuità e coerenza tecnica.

Nessuna rotazione si applica per i micro-affidamenti (importo inferiore a 5.000 euro).

Le stazioni appaltanti devono sempre verificare se il nuovo affidamento ricade nello stesso ambito tecnico e professionale di quello precedente.

Per i RUP e per gli uffici tecnici, ciò comporta l’obbligo di istruttoria accurata, con attenzione alla qualificazione del servizio e alla struttura del mercato. Il principio della rotazione può essere superato, ma solo quando vi sia una reale esigenza tecnica e una motivazione ben argomentata.

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