Affidamento diretto servizi di architettura e ingegneria: il MIT sul calcolo dei corrispettivi

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce le modalità di calcolo del corrispettivo per l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria

di Redazione tecnica - 11/04/2025

Qual è il limite minimo che una stazione appaltante può applicare nei corrispettivi per l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura? E come deve essere interpretato, in concreto, il comma 15-quater, art. 41, del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)?

Affidamento diretto servizi di architettura e ingegneria: il parere del MIT

A fornire un chiarimento è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3330 del 3 aprile 2025, che si concentra su un punto specifico introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice Appalti): l’applicazione di un limite massimo di ribasso nel calcolo dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e architettura affidati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero mediante affidamento diretto.

Il dubbio sollevato dalla stazione appaltante riguarda la corretta interpretazione del tetto del 20% di riduzione previsto dal comma 15-quater, art. 41, del Codice dei contratti, per il quale l’istante ha prospettato due possibili soluzioni:

  • soluzione 1: si calcola il compenso secondo le regole dell’allegato I.13 e si applica una riduzione massima del 20%; su questo importo l’operatore può poi applicare un ulteriore ribasso;
  • soluzione 2: la riduzione massima del 20% è il limite massimo complessivo applicabile al corrispettivo, senza ulteriori ribassi da parte dell’operatore.

La richiesta è dunque chiarire quale sia l’approccio corretto per gli affidamenti diretti nei servizi di ingegneria e architettura.

La posizione del MIT

Il MIT fornisce una risposta netta ed in linea con una attenta lettura del citato comma 15-quater che, ricordiamo, dispone:

Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento”.

Secondo il MIT (e non poteva essere diversamente), il corrispettivo per l’affidamento diretto nei servizi tecnici non può in nessun caso essere inferiore all’80% del valore calcolato secondo l’allegato I.13.

Questo significa che:

  • il 20% è il tetto massimo di riduzione applicabile al compenso definito sulla base delle tariffe parametriche previste dal Codice;
  • non è ammesso alcun ulteriore ribasso da parte dell’operatore economico, trattandosi di un affidamento diretto e non di una gara;
  • non si applicano i criteri di aggiudicazione competitiva (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo), ma solo una valutazione tecnico-motivazionale dell’affidamento da parte della SA.

Cosa prevede il Codice dei contratti

Il già citato comma 15-quater ha introdotto una disposizione che ha una duplice finalità:

  • evitare eccessivi ribassi nei servizi tecnici affidati senza gara;
  • tutelare la qualità delle prestazioni professionali in assenza di concorrenza comparativa.

Il limite del 20% è, dunque, assoluto e non derogabile, salvo la facoltà della SA di riconoscere un compenso pari o prossimo al 100% del calcolo standard.

Concludendo:

  • il corrispettivo va sempre calcolato con le modalità dell’allegato I.13 (parametri standard per i servizi di ingegneria e architettura);
  • può essere ridotto al massimo del 20% rispetto al valore determinato;
  • non si tratta di un ribasso offerto, ma di una riduzione discrezionale operata dalla SA;
  • non è ammesso nessun ulteriore ribasso da parte dell’operatore economico;
  • l’affidamento è diretto e non costituisce una procedura competitiva.

Operativamente la Stazione Appaltante, nel caso di affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura, deve:

  • determinare correttamente il compenso secondo l’allegato I.13;
  • eventualmente ridurlo fino al 20%, motivando la scelta;
  • non ammettere ulteriori riduzioni da parte del professionista.

In fase di affidamento diretto, non si applicano logiche concorrenziali, ma il rispetto dei parametri e dei limiti normativi.

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