Certificazione parità di genere e avvalimento premiale: interviene il Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato si esprime sul punteggio premiale relativo alla certificazione della parità di genere in caso di avvalimento

di Redazione tecnica - 14/04/2025

È possibile utilizzare l’avvalimento per ottenere il punteggio premiale relativo alla certificazione della parità di genere? La migliore risposta, come spesso accade, è “dipende” e va ricercata all’interno del disciplinare di gara, che non lascia spazio a interpretazioni estensive.

Certificazione parità di genere e avvalimento premiale: la sentenza del Consiglio di Stato

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 11 aprile 2025, n. 3117 che fornisce delle indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, in merito all’avvalimento premiale stipulato da una mandataria a favore di una mandante in relazione al criterio previsto dal Disciplinare ed avente ad oggetto la Certificazione di parità di genere di cui all’art. 46-bis del codice di pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. n. 198/2006.

La vicenda nasce da una procedura di gara, il cui bando prevedeva un criterio premiale di 2 punti per il possesso della certificazione di parità di genere ai sensi dell’art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006. La gara è stata aggiudicata ad una costituenda Rete Temporanea di Imprese (RTI) in cui solo la mandataria possedeva tale certificazione. Per ovviare a questa mancanza, le parti avevano stipulato un contratto di avvalimento premiale.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione e il TAR ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione. Da qui, l’appello della mandataria al Consiglio di Stato.

Il nodo giuridico

Il punto centrale della controversia riguarda la possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per il requisito relativo alla parità di genere. Secondo l’appellante, il nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 36/2023) consente un uso più ampio dell’avvalimento, anche per requisiti non strettamente “qualificanti” ma legati al miglioramento dell’offerta, come appunto il punteggio premiale derivante dalla certificazione in questione.

Il contratto di avvalimento stipulato indicava puntualmente le risorse e le procedure che la mandataria avrebbe messo a disposizione della mandante per conformarsi agli standard della parità di genere. Tuttavia, secondo il Consiglio di Stato, tale ricostruzione non tiene conto della lex specialis.

Il ruolo del disciplinare

La motivazione dei giudici di Palazzo Spada, infatti, si fonda su un principio ben noto ma spesso trascurato: il primato delle disposizioni contenute nella legge speciale di gara.

Il Disciplinare, infatti, era chiaro:

  • ammetteva l’avvalimento solo per alcuni requisiti, escludendolo espressamente per altri (tra cui quelli generali);
  • prevedeva il divieto di partecipazione simultanea dell’ausiliaria e dell’ausiliata in caso di avvalimento premiale;
  • soprattutto, disponeva che tutti i membri del RTI dovessero essere in possesso della certificazione di parità di genere per ottenere i 2 punti.

A nulla valgono, dunque, le argomentazioni più generali dell’appellante, secondo cui il nuovo Codice consentirebbe una visione più flessibile dell’avvalimento, dal momento che il mancato riconoscimento dei due punti premiali deriva dalla piana applicazione della legge speciale di gara.

Conclusioni

Secondo i giudici di secondo grado, le argomentazioni “generali” dell’appellante, per quanto possano apparire logiche o coerenti con una visione evolutiva dell’avvalimento (cioè quella fondata sul trasferimento di risorse, anche per criteri premiali), non possono avere effetto nel caso concreto.

Il motivo discende proprio dal Disciplinare di gara che prevedeva regole ben precise vietavano l’avvalimento per il criterio della parità di genere (richiedendo la certificazione da tutti i membri del RTI). Ma non solo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che tali regole non sono mai state impugnate dall’appellante.

Di conseguenza:

  • da una parte, la Stazione Appaltante era obbligata ad applicare il Disciplinare, così com’è;
  • dall’altra, il Giudice non può discostarsene, perché in assenza di impugnazione delle regole di gara, anche lui deve attenersi a quanto previsto nel bando.

Concludendo, anche se si può discutere in astratto sulla natura del requisito e sull’evoluzione dell’istituto dell’avvalimento, quando le regole di gara sono chiare e non vengono contestate, esse vincolano tutti: i concorrenti, la stazione appaltante e lo stesso giudice.

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