Proroga dei termini presentazione offerte: quando è legittima?
Il TAR Lazio interviene in una procedura multilotto, spiegando quando e perché la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte è consentita
Nell’ambito delle gare pubbliche, soprattutto nei grandi affidamenti multilotto come gli accordi quadro Consip, è frequente il timore che la partecipazione effettiva delle PMI sia ostacolata dalla struttura della procedura. È quindi lecito domandarsi: la suddivisione territoriale dei lotti garantisce davvero la concorrenza? La proroga dei termini può compromettere la par condicio? E il soccorso istruttorio fino a che punto è ammissibile?
Il TAR Lazio, con la sentenza del 10 aprile 2025, n. 7067 (con cui ha riunito sei ricorsi diversi relativi alla stessa procedura di gara) ha fornito una risposta autorevole.
Termini per la presentazione offerte: il TAR sulla proroga
La procedura impugnata riguardava l’affidamento di un accordo quadro suddiviso in sei lotti territoriali, con la possibilità di aggiudicazione a più operatori per ciascun lotto. Il ricorso, promosso da un'impresa non risultata aggiudicataria, chiedeva l’annullamento delle aggiudicazioni, la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro in giudizio o il risarcimento per equivalente.
Diversi i motivi proposti, tutti relativi alla trasparenza amministrativa, della correttezza delle procedure di gara e della valutazione tecnica delle offerte.
In particolare, la ricorrente:
- sosteneva che l’aggiudicazione di più lotti agli stessi soggetti avesse di fatto concentrato il mercato, danneggiando le PMI negli appalti pubblici;
- contestava la proroga dei termini di presentazione delle offerte, ritenendola ingiustificata;
- denunciava l’uso distorto del soccorso istruttorio, che avrebbe consentito a concorrenti non conformi di regolarizzare documenti essenziali;
- segnalava irregolarità nella formattazione delle relazioni tecniche, tali da influenzare l’attribuzione dei punteggi;
- rilevava una valutazione tecnica superficiale e non motivata, con punteggi assegnati in modo stereotipato e senza confronto puntuale tra le offerte.
Proroga dei termini: sì se rispetta la par condicio tra concorrenti
Il TAR ha respinto tutte le doglianze, ritenendo infondati i rilievi e pienamente legittima la procedura Consip, sia nella sua struttura generale che nella gestione operativa.
Preliminarmente, il giudice ha escluso che vi sia stata una “concentrazione” illecita. Al contrario, ha ritenuto che la struttura multilotto dell’accordo quadro, che prevede due, tre o cinque operatori per ciascun lotto, con quote predefinite (es. 70/30, 50/30/20, ecc.), sia espressamente finalizzata a garantire la concorrenza e la pluralità degli affidatari. La possibilità per le amministrazioni di selezionare tra più fornitori rispetta il principio di concorrenza previsto all’art. 59, co. 4, lett. a) del d.Lgs. n. 36/2023.
Non solo: la proroga disposta da Consip prima della scadenza originaria è stata ritenuta pienamente legittima, alla luce delle oltre 90 richieste di chiarimenti pervenute. Secondo il TAR, tale scelta era motivata da esigenze oggettive e non ha determinato alcuna disparità di trattamento, essendo applicabile a tutti i partecipanti, inclusa la ricorrente.
Viene quindi riaffermato che la proroga dei termini nelle gare pubbliche ai sensi dell'art. 92, co. 2, del d.Lgs. n. 36/2023 è consentita se volta a garantire una partecipazione pienamente consapevole e competitiva.
Soccorso istruttorio e immodificabilità dell’offerta
Secondo la ricorrente, alcuni concorrenti avevano integrato elementi essenziali delle dichiarazioni, violando il principio di immodificabilità dell’offerta. Tuttavia, il TAR ha accertato che le integrazioni richieste riguardavano solo chiarimenti formali e correzioni di documenti amministrativi (firme, certificazioni già allegate, dati anagrafici), nel pieno rispetto dell’art. 101 del Codice dei contratti pubblici. Nessuna modifica sostanziale dell’offerta tecnica o economica è stata autorizzata.
D’altro canto, tanto la lex specialis di gara quanto la normativa di settore e la giurisprudenza sul tema consentono pacificamente il ricorso al soccorso istruttorio per:
- sanare le carenze della documentazione amministrativa (c.d. soccorso integrativo);
- sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione (c.d. soccorso sanante), affinché le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara non si risolvano – laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti – in un inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva, del risultato dell’attività amministrativa.
Attribuzione dei punteggi: la valutazione motivata (ma discrezionale) della SA
Infine, il TAR ha ritenuto infondata anche la censura relativa ai punteggi tecnici discrezionali. La lex specialis prevedeva un range da 0 a 10 punti per ciascun sub-criterio, e la Commissione ha applicato il metodo del confronto a coppie, verbalizzando coerentemente le scelte effettuate.
Secondo la giurisprudenza, i punteggi intermedi non richiedono motivazione analitica punto per punto, ma solo una motivazione complessiva logica e tracciabile, che nel caso di specie era presente.
Per altro il punteggio attribuito ai criteri qualitativi non può essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non nei casi di manifesta irragionevolezza o errore materiale, che nella fattispecie non risultano nemmeno concretamente delineati dalla ricorrente ma solo prospettati in astratto.
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Sentenza