Superbonus: il geometra non risponde della pratica bancaria

Il Tribunale di Treviso ha chiarito che la responsabilità del tecnico si limita agli incarichi assegnati dal contratto, escludendo ogni colpa per la gestione delle pratiche bancarie relative al Superbonus.

di Cristian Angeli - 14/04/2025

La materia delle agevolazioni fiscali, e in particolare del Superbonus e dei meccanismi di cessione del credito, ha rappresentato uno dei principali grattacapi professionali degli ultimi anni. Questo è dovuto, in gran parte, al caos normativo che ha caratterizzato il settore, che ha reso necessario uno studio continuo e un costante aggiornamento. Ma anche ora che il Superbonus sta per uscire definitivamente dall’ordinamento, la necessità di aggiornamento professionale resta comunque prioritaria. Non tanto per l’evolversi delle normative, che ormai si sono stabilizzate, ma per l'avvio del percorso giurisprudenziale, che si preannuncia altrettanto dinamico e complesso.

L'analisi delle sentenze più recenti in materia offre infatti spunti di riflessione estremamente utili, colmando alcune lacune che la normativa non ha mai affrontato, come quelle legate ai rapporti tra committente e tecnici. Questi sono, senza dubbio, tra i più complessi ed articolati e meritano particolare attenzione.

Il caos organizzativo: primaria fonte dei problemi

Uno degli aspetti che ha maggiormente sollevato discussioni e generato equivoci nell’ambito dell’edilizia agevolata con il Superbonus è stato quello organizzativo.

La fretta, infatti, ha spesso portato all’avvio di cantieri milionari che, dal punto di vista organizzativo-fiscale, sono stati abbandonati a se stessi o, peggio, sono rimasti nelle mani di committenti che si sono improvvisati manager di se stessi. La gestione dei rapporti con le banche e con i loro advisor per la cessione dei crediti fiscali è stata un’altra area molto critica. In alcuni casi i relativi adempimenti sono stati affidati a tecnici “tuttofare”, che si sono presi carico di questi compiti senza avere né le competenze adeguate né un impegno contrattuale che li vincolasse in modo chiaro.

Ma chi è responsabile in questi casi? Se qualcosa va storto e quindi se il cantiere si ferma perché viene meno la possibilità di effettuare lo sconto in fattura o la cessione del credito nell’ambito di un rapporto bancario avviato da un cliente, può quest’ultimo rivalersi sul tecnico che si è fatto carico della procedura?

Il Tribunale di Treviso (sentenza n. 425 del 24 marzo 2025) ha detto di no, almeno se il contratto non lo prevede espressamente.

I fatti di causa

Nel gennaio 2021, una signora si era rivolta ad uno studio tecnico per valutare un intervento di ristrutturazione della propria abitazione, con la possibilità di usufruire del Superbonus 110%. Nell'atto di conferimento, firmato il 15 marzo 2021, era stata fissata la data del 30 giugno 2021 come termine per il completamento dell'incarico e dei lavori di ristrutturazione.

Tuttavia, tra il 2021 e il 2022, le tempistiche si sono protratte a causa di una serie di indecisioni progettuali, che secondo la cliente erano imputabili al geometra, mentre quest'ultimo riteneva che le problematiche fossero dovute alla cliente.

Solo a maggio 2022 si è dunque pervenuti alla firma dei contratti con le imprese, che sono stati poi consegnati al geometra, che ha così provveduto a depositare la CILAS in Comune e a caricare la documentazione sul portale dell’advisor bancario.

I rapporti però si sono ben presto incrinati, il tecnico ha fatto un decreto ingiuntivo per vedere riconosciuto il pagamento del suo onorario e, nel corso della causa di opposizione, la signora gli ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo di non poter più procedere ai lavori di ristrutturazione come inizialmente previsto, avendo perso la possibilità di usufruire del Superbonus 110%. In particolare, la cliente ha affermato che il geometra “entro il 30 giugno 2021 avrebbe dovuto presentare la documentazione necessaria ad ottenere il Superbonus 110%”. A causa dei ritardi nelle prestazioni, infatti, le banche alle quali si era rivolta per la cessione avevano nel frattempo chiuso le linee di credito.

Come ha ragionato il Giudice

Il Giudice del Tribunale di Treviso ha esaminato la situazione a partire dal contratto intercorso tra le parti, rilevando che il tecnico si era impegnato a presentare la pratica edilizia per il Superbonus, insieme agli adempimenti necessari di natura tecnica e asseverativa. Il Giudice ha osservato quindi che “quelle elencate sono le uniche prestazioni professionali per le quali la signora ha dato incarico al geometra; l’attrice non ha provato che ulteriori incarichi fossero stati dati al geometra.”

La sentenza

La cliente aveva cercato di attribuire al geometra la responsabilità per la perdita della possibilità di cedere il credito d’imposta, a causa dei ritardi accumulati che avevano portato alla chiusura delle linee di credito da parte delle banche. Tuttavia, il Giudice, per esprimere il proprio verdetto, si è basato rigorosamente sul contratto di incarico professionale, osservando che “l’incarico conferito al tecnico era relativo solo a prestazioni professionali connesse ad interventi agevolati da Superbonus 110%, e non condizionato ad eventuali procedure di cessione del credito d’imposta poi attivate dalla signora.”

Il Giudice ha quindi sottolineato che “l’attrice ha confuso le due pratiche e identificato la pratica edilizia Superbonus 110%, affidata al geometra, con l’altra, diversa e solo eventuale pratica di cessione del credito d’imposta a soggetti terzi”.

L’importanza delle prove e del contratto

Questa sentenza evidenzia ancora una volta l'importanza cruciale di definire chiaramente l'ambito di svolgimento dell'incarico professionale all'interno di un contratto. Inoltre, chiarisce che, quando si affronta una causa legale di natura tecnica, ogni aspetto deve essere esaminato preliminarmente con l’assistenza di esperti tecnici, fiscali e legali, e ogni contestazione deve essere adeguatamente provata. Nel caso in esame, la cliente non è riuscita a provare che la condotta del geometra le avesse precluso la possibilità di godere del Superbonus. Di conseguenza, l’opposizione al decreto ingiuntivo è stata respinta e la cliente è stata anche condannata a pagare le spese processuali in favore del geometra convenuto.

Articolo a cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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