Clausole sociali e strumenti premiali: si applicano anche ai servizi intellettuali?
Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’ambito di applicazione del nuovo comma 2-bis inserito all’interno dell’art. 57 del Codice Appalti dal D.Lgs. n. 209/2024
L’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), notevolmente modificato con il D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), ha introdotto l’obbligo di inserimento di clausole sociali negli appalti pubblici, ma il suo ambito applicativo è davvero così chiaro? Qual è il limite tra clausole obbligatorie e strumenti premiali? E, soprattutto, questi ultimi valgono anche per i servizi di natura intellettuale?
Clausole sociali e strumenti premiali: interviene il MIT
Sono queste le domande alla base del parere n. 3337 del 3 aprile 2025 reso dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che è tornato sul tema dell’applicazione delle clausole sociali e dei meccanismi premiali richiamati dall’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, fornendo un’interpretazione utile per chiarire i confini operativi della norma.
Il nodo interpretativo riguarda l’art. 57, comma 2-bis, del Codice dei contratti che, ricordiamo, è stato aggiunto dall'art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024 e che si limita a disporre che “L'allegato II.3 prevede meccanismi e strumenti premiali per realizzare le pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate”, senza però indicare espressamente il loro ambito applicativo.
Da qui il dubbio: questi strumenti premiali devono intendersi applicabili a tutte le procedure di affidamento, oppure – analogamente a quanto previsto per le clausole sociali al comma 1 – solo per i lavori, i servizi non intellettuali e le concessioni?
L’interpretazione del MIT
Nel nuovo parere, il MIT ricorda che i meccanismi premiali richiamati dal comma 2-bis fanno un rinvio all’Allegato II.3. Ciò significa che:
- l’Allegato II.3 – in quanto attuativo dell’art. 57 – trova applicazione solo per gli appalti di lavori e di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale;
- l’estensione agli appalti di forniture e ai servizi di natura intellettuale non è prevista né dal Codice né dallo stesso Allegato II.3, il cui contenuto si limita a sviluppare quanto stabilito dalla norma primaria.
Un chiarimento che appare coerente con la struttura dell’art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale:
- comma 1: prevede l’obbligo di inserimento delle clausole sociali negli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione;
- comma 2: prevede l’obbligo di inserimento nei documenti di gara almeno le clausole e specifiche tecniche previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM), valorizzandone l’uso nelle offerte economicamente più vantaggiose;
- comma 2-bis: rinvia all’Allegato II.3 per l’individuazione di strumenti premiali legati a pari opportunità e inclusione lavorativa, senza modificarne l’ambito applicativo.
Ne consegue che l’estensione alle forniture o ai servizi intellettuali non può ritenersi automatica, ma richiederebbe un’espressa previsione normativa.
Conclusioni
Il parere del MIT fornisce un importante chiarimento operativo per i RUP e i tecnici delle stazioni appaltanti:
- le clausole sociali e i relativi strumenti premiali si applicano solo agli appalti di lavori, servizi non intellettuali e concessioni;
- restano esclusi i servizi di natura intellettuale e le forniture, salvo future modifiche normative o indicazioni esplicite.
In questo modo viene confermata l’importanza di una corretta qualificazione del contratto nella fase di programmazione e predisposizione degli atti di gara, per evitare errori applicativi che potrebbero compromettere la legittimità delle procedure.
Documenti Allegati
Parere MIT