Bonus Casa: come usufruire delle detrazioni in caso di vendita

È possibile usufruire delle agevolazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui la casa venga venduta? Ecco la risposta dell'Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 15/04/2025

È possibile continuare a fruire delle rate residue delle detrazioni Bonus Casa se si vende l’immobile oggetto di ristrutturazione? La risposta è affermativa, purché si rispettino alcune condizioni, come ha spiegato Fisco Oggi in risposta a un contribuente.

Bonus Casa: come usare le detrazioni in caso di vendita dell'immobile

Ricordiamo che il c.d. “Bonus Casa” o "Bonus Ristrutturazione" è l’unica agevolazione fiscale che trova una disciplina compiuta all’interno del nostro ordinamento, fermo restando alcune modifiche che si sono succedute nel tempo.

In particolare, l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 prevede una detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pari al 36% delle spese sostenute, fino a un massimo di 48mila euro per unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2025, l’aliquota di detrazione è elevata al 50% per 96mila euro di spesa esclusivamente a coloro che siano titolari di un diritto reale sull’immobile e che lo detengano a titolo principale; diversamente si applica quella al 36%.

Il Bonus Casa si distingue da altre agevolazioni per:

  • la sua applicazione su immobili residenziali (categorie catastali da A/1 a A/11, esclusa A/10);
  • la natura ordinaria di molti interventi ammessi;
  • la compatibilità con altre agevolazioni, purché non per le stesse spese. Resta incompatibile con Superbonus, Ecobonus e Sismabonus, se riferiti allo stesso intervento, ma può coesistere con altri bonus, purché distinti.

Al comma 1 la norma elenca le tipologie di interventi ammessi:

  • a) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili residenziali;
  • b) manutenzione ordinaria, ma solo se effettuata su parti comuni di edifici residenziali (es. condomini);
  • c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • f) lavori per la prevenzione di atti illeciti (es. antifurto, grate, portoni blindati);
  • g) spese per la cablatura degli edifici e per il contenimento delll’inquinamento acustico;
  • h) opere per il conseguimento del risparmio energetico mediante fonti rinnovabili, come il solare termico;
  • i) opere per la messa in sicurezza antisismica, nelle zone sismiche 1 e 2 (sostituite da discipline specifiche come il Sismabonus);
  • l) spese per la bonifica dell’amianto.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Vendita casa dopo la ristrutturazione: a chi spettano le agevolazioni?

Per quanto riguarda la vendita dell’immobile successivamente alla ristrutturazione, lo stesso art. 16-bis, al comma 8, stabilisce che, in assenza di diverso accordo, le quote di detrazione non ancora utilizzate al momento della cessione dell’immobile vengono automaticamente trasferite all’acquirente, per i periodi d’imposta residui.

Attenzione però, perché è possibile fare in modo che le detrazioni restino in capo al venditore, formalizzando tale intesa nell’atto di compravendita.

E se l’accordo non è nel rogito?

Non solo: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, l’accordo può essere formalizzato anche successivamente, mediante scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti, autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

Requisito essenziale è che la scrittura:

  • attesti la volontà comune delle parti di lasciare le detrazioni al venditore,
  • dichiari che tale volontà sussisteva fin dal momento del rogito.

Successivamente in sede di dichiarazione dei redditi, il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con quanto risulta dalla scrittura integrativa e quindi le detrazioni dovranno essere inserite nella dichiarazione dell’acquirente e non più in quella dell’alienante.

© Riproduzione riservata