Servizi tecnici e soccorso istruttorio: no a modifiche sull'offerta

Non possono essere considerati come “affini” i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione, senza possibilità di sostituirli dopo la presentazione dell'offerta

di Redazione tecnica - 16/04/2025

Che cosa significa “servizio affine” in una procedura pubblica? Quando un’attività di supporto alla progettazione può essere considerata equivalente a una prestazione tecnica principale? E quali sono i margini del soccorso istruttorio per completare documentazioni carenti?

A rispondere a queste domande è il TAR Toscana con la sentenza del 30 gennaio 2025, n. 106, chiarendo su alcuni punti sensibili della disciplina dei contratti pubblici, soprattutto sul principio dell'immodificabilità dell'offerta e dell'applicazione del soccorso istruttorio.

Servizi tecnici e presentazione dell'offerta: il TAR sui servizi affini

Il giudizio riguarda l’esclusione di un raggruppamento temporaneo d’impresa da una gara bandita da un soggetto attuatore per un intervento di miglioramento sismico finanziato con risorse PNRR. L’offerta del RTI, inizialmente risultata prima in graduatoria, è stata in seguito esclusa per carenza di uno dei tre “servizi affini” richiesti a pena di inammissibilità nell’offerta tecnica.

Nel dettaglio, uno dei tre servizi indicati consisteva in un’attività di “supporto alla progettazione esecutiva” di un complesso storico. Secondo la Stazione Appaltante, tale attività non poteva essere equiparata alla vera e propria progettazione, costituendo solo una funzione accessoria, strumentale e non autonoma. Da qui la carenza del requisito e, quindi, l’esclusione.

 

Cosa si intende per “servizi affini”? Un criterio da leggere con rigore

La sentenza chiarisce che la nozione di “servizi affini”, quando è riferita all’offerta tecnica e non ai requisiti di partecipazione, va letta in modo particolarmente restrittivo. È l’oggetto dell’appalto – in questo caso la progettazione completa, la direzione lavori e la sicurezza – a determinare il contenuto richiesto nell’offerta.

Non basta, dunque, aver svolto un’attività strumentale alla progettazione, come il supporto tecnico o la redazione grafica: serve aver coperto effettivamente la funzione progettuale in senso stretto, con titolarità piena, firma degli elaborati e responsabilità tecnica. E questo perché si sta valutando la qualità dell’offerta, non la semplice ammissibilità alla gara.

Proprio per questo motivo, le carenze del RTI non potevano essere corrette in fase di soccorso istruttorio, tenendo conto che il raggruppamento ha presentato un nuovo modello con servizi diversi rispetto a quelli originari, ritenuti non idonei.

Sul punto, il TAR ha ribadito il principio fondamentale secondo cui il soccorso istruttorio, previsto oggi dall’art. 101 del d.Lgs. n. 36/2023, può servire a chiarire o integrare quanto già dichiarato, ma non a modificare radicalmente i contenuti della documentazione. Inserire nuovi servizi, mai menzionati prima, equivale a una violazione della par condicio. E poco importa che quei servizi fossero comunque in possesso del concorrente al momento della domanda: ciò che conta è quanto dichiarato entro il termine di scadenza.

Non solo: sebbene l’ampia partecipazione alle gare pubbliche dovrebbe spingere a interpretare con flessibilità il concetto di affinità, questo argomento – afferma il giudice – può valere per i requisiti di partecipazione, ma non nella fase di valutazione dell’offerta tecnica, dove è legittimo che la Stazione Appaltante richieda dimostrazioni rigorose della qualità del servizio proposto.

 

Il richiamo alle Linee Guida ANAC e le conclusioni del TAR

Per il TAR, inconferente poi il richiamo alle Linee Guida ANAC n. 1/2016 operato dalla ricorrente, le quali distinguono con precisione le attività di progettazione da quelle di supporto:

  • le prime implicano la responsabilità del progettista, la redazione degli elaborati e l’assunzione di responsabilità;
  • le seconde – indagini, sondaggi, redazione grafica – sono meri ausili, privi di autonomia e non idonei a dimostrare capacità progettuali in un’offerta tecnica.

In conclusione, il ricorso è stato respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione: in fase di offerta tecnica non è sufficiente dimostrare in astratto l’esperienza o la qualità, ma occorre rispettare in modo puntuale le condizioni poste dal disciplinare, senza possibilità di correggere il tiro successivamente, con nuove dichiarazioni o documenti.

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