Cessione del credito e sconto in fattura: il MEF su Superbonus e opzioni in aree sismiche
Nuova interrogazione sull'utilizzo delle opzioni alternative alle detrazioni dirette e all'accesso al Superbonus rafforzato. Ecco la risposta in Commissione Finanze
Quali sono le condizioni per continuare a beneficiare del Superbonus 110% con sconto in fattura o cessione del credito per gli immobili colpiti da eventi sismici? Qual è il ruolo delle scadenze del 29 e 30 marzo 2024? E come cambia il quadro, se si rinuncia al contributo post-sisma per accedere al c.d. "Superbonus rafforzato"?
Opzioni alternative e Superbonus rafforzato: richiesti nuovi chiarimenti
I chiarimenti su una disciplina diventata particolarmente complessa dal Decreto Cessioni in poi, qual è l’applicazione delle opzioni alternative per interventi Superbonus, arriva direttamente dal MEF attraverso il Sottosegretario Federico Freni che, in V Commissione Finanze alla Camera, ne ha tracciato i confini, rispondendo all’interrogazione n. 5-03765, a firma dell’on. Giulio Sottanelli.
Come si legge nel testo dell’interrogazione “molteplici cittadini e imprese segnalano, infatti, difficoltà in ordine alla fruizione del cosiddetto «superbonus rafforzato» che afferisce al comma 4-ter dell'articolo 1 19 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
nello specifico, il successivo comma 8-ter ha stabilito che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 10 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per quegli specifici incentivi fiscali spetti nella misura del 110 per cento e sia fruibile mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b)), secondo la deroga prevista inizialmente dall'articolo 2, comma 3-quater, del decreto-legge n. 11 del 2023;
quest'ultimo fu successivamente abrogato dal decreto-legge n. 39 del 2024, salvo prevedere contestualmente che quelle stesse disposizioni continuassero ad applicarsi per le spese sostenute per gli interventi per i quali entro il 29 marzo 2024 fosse stata presentata istanza per la concessione di contributi ovvero sussistessero varie condizioni (Cila, titolo abilitativo, ed altro);
in un documento di ricerca pubblicato il 7 marzo 2025 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, i capitoli 4.3 e 4.4 sono dedicati a casi esemplificativi per richieste di contributo effettuate entro il 29 marzo 2024 con successiva rinuncia (capitolo 4.3) e senza rinuncia (capitolo 4.4);
il documento specifica che in entrambi i casi la detrazione spetti anche mediante esercizio delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito (articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020
Da qui la richiesta di chiarimenti in proposito, confermando la corretta interpretazione dei due casi.
La risposta del MEF
Dopo avere ripercorso la disciplina di riferimento, il MEF ha distinto tre scenari applicativi legati alla data di presentazione dell’istanza per il contributo di ricostruzione e agli adempimenti alternativi (CILAS o richiesta titolo abilitativo), facendo anche una distinzione tra Regioni dentro o fuori il “cratere” sismico.
Vediamo i 3 casi.
Istanza presentata entro il 29 marzo 2024 (Regioni dentro e fuori dal cratere)
Chi ha presentato entro il 29 marzo 2024 l’istanza per ottenere il contributo post-sisma ha diritto ad avvalersi delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche se successivamente ha rinunciato al contributo stesso per accedere al Superbonus rafforzato, previsto dall’art. 119. Comma 4-ter del D.L. n. 34/2020, con limite di spesa incrementato del 50%.
Ciò significa che la rinuncia non incide sull’ammissibilità delle opzioni, ma è una condizione necessaria per godere del rafforzamento del beneficio.
Istanza presentata dal 30 marzo 2024 con adempimenti effettuati entro il 29 marzo (Regioni dentro e fuori dal cratere)
Anche se l’istanza per il contributo è stata formalizzata dopo il 30 marzo 2024, le opzioni restano valide a condizione che prima di quella data sia stato effettuato uno dei seguenti adempimenti alternativi:
- presentazione della CILAS (per interventi non condominiali);
- presentazione della CILAS e delibera assembleare (per interventi condominiali);
- richiesta del titolo abilitativo (in caso di demolizione e ricostruzione).
Il riferimento normativo è l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 39/2024, convertito in legge 67/2024.
Istanza e adempimenti alternativi successivi al 30 marzo 2024 (solo Regioni dentro il cratere)
In questa ipotesi più restrittiva, le opzioni di cessione e sconto sono ancora ammesse, ma solo per immobili situati nel “cratere sismico”, a condizione che:
- l’istanza per il contributo sia relativa a immobili danneggiati da eventi sismici riconosciuti;
- l’intervento rientri nel fondo di 400 milioni di euro stanziato per il 2024, di cui 70 milioni riservati al sisma del 6 aprile 2009.
Il fondo, si ribadisce, è destinato solo al Superbonus base mentre il c.d. “Superbonus rafforzato” non è coperto da queste risorse.
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