Revisione dei prezzi dopo l’aggiudicazione: è possibile applicarla?

La delibera ANAC: la rettifica delle condizioni contrattuali è possibile solo in determinate circostanze che vanno valutate attentamente dalla stazione appaltante

di Redazione tecnica - 22/04/2025

È possibile rinegoziare le condizioni dell’appalto dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula del contratto? A quali condizioni è possibile applicare la revisione dei prezzi senza ledere i principi di partecipazione e parità di accesso al mercato?

Se da una parte la risposta potrebbe essere univoca, affermando che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto, dall’altra in caso di circostanze sopravvenute e imprevedibili che possano alterare l’equilibrio contrattuale potrebbe applicarsi una deroga.

Revisione prezzi: ANAC sulla modifica prima della stipula del contratto

A spiegarlo è ANAC con la delibera del 2 aprile 2025, n. 129, in relazione a un parere di precontenzioso relativo a una procedura negoziata senza bando e sulla quale l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto ha richiesto una possibile revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 60 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), considerato che prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Regione aveva approvato una revisione in aumento di alcuni prezzi del prezzario regionale, fra cui quelli della fornitura e posa di materiali le cui lavorazioni sarebbero particolarmente consistenti nell’appalto in esame.

Sulla questione, l’Autorità ha ricordato che ai sensi dell’art. 41, co. 13 del d.Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari regionali.

La norma ricalca l’art. 23, co. 16 del codice previgente d.Lgs. n. 50/2016, a proposito del quale l’Anac aveva sottolineato il principio generale secondo cui «risulta obbligatoria per le Regioni la revisione annuale dei prezzari, nonché l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare tali mercuriali come imprescindibile parametro di riferimento ai fini del calcolo finale della base d’asta, di modo che l’eventuale sensibile scostamento, in aumento o diminuzione, dei prezzi utilizzati per il singolo appalto rispetto a quelli indicati nei prezzari regionali è ammissibile purché sorretto da adeguate motivazioni tecniche e/o riferibili alle condizioni attuali del mercato».

 

 

Clausola revisione prezzi ed equilibrio contrattuale: il quadro normativo

La Relazione al d.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all’art. 60, evidenzia che l’obbligo di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione prezzi deriva dall’attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, co. 2, lett. g) della legge n. 78/2022, recante l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto.

La Relazione sottolinea che «all’origine delle variazioni dei prezzi che renderanno in concreto attivabile il meccanismo della revisione siano “particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta”, concentrando l’attenzionesul profilo temporale della valutazione dell’imprevedibilità e sul dato quantitativo di essa.

Inoltre l’art. 9, co. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 (“Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”), prevede che «Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata […] ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede […]. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto […] quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica»;

Il parere Anac di funzione consultiva n. 1/2024 sul tema della revisione prezzi, ha rammentato come, in generale, non sia consentito, prima della stipula del contratto d’appalto, procedere ad una modifica delle condizioni di aggiudicazione, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza.

 

Revisione prezzi: criteri di valutazione

L’Autorità ha anche evidenziato un orientamento giurisprudenziale volto a ritenere ammissibili – entro specifici limiti – modifiche alle condizioni di aggiudicazione prima della stipula del contratto d’appalto.

Questi i criteri di valutazione da utilizzare:

  • il tempo intercorso tra la formulazione/presentazione dell’offerta e l’avvio delle prestazioni contrattuali», circostanza da considerare caso per caso in relazione al contesto economico in cui gli operatori si trovano ad operare;
  • la necessità per la stazione appaltante di assicurarsi di giungere alla stipula di un contratto in condizioni di equilibrio;
  • in relazione alle circostanze sopravvenute, deve trattarsi di sopravvenienze imprevedibili, estranee anche al normale ciclo economico, in grado di generare condizioni di shock eccezionale;
  • deve ritenersi preclusa la negoziazione di modifiche che non mirino al recupero dell’equilibrio iniziale del contratto che la gara stessa perseguiva ma che si presentino in grado di estendere in modo considerevole l’oggetto dell’appalto ad elementi non previsti, alterare l’equilibrio economico contrattuale originario in favore dell’aggiudicatario, rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto.

Ne deriva che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali.

È consentito alla stazione appaltante valutare l’opportunità di apportare modifiche non sostanziali alle condizioni di affidamento, secondo il prudente apprezzamento della stessa, in presenza di circostanze eccezionali, impreviste e imprevedibili, sopravvenute dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto d’appalto, in assenza di profili di illegittimità della procedura di aggiudicazione.

Le conclusioni di ANAC

Nel caso di specie, dato il breve lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto e il provvedimento di aggiudicazione, ANAC ha specificato che la stazione appaltante è tenuta a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto.

Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorrerebbe riscontrare circostanze imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di generare condizioni di shock eccezionale.

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