Nuovi CAM rifiuti: entrata in vigore, obblighi per le PA e contenuti contrattuali
Il MASE aggiorna i criteri ambientali minimi per raccolta, trasporto e spazzamento urbano. Ecco cosa cambia con il nuovo DM 7 aprile 2025
Con il decreto ministeriale 7 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2025, n. 92, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha aggiornato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili agli affidamenti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani, lo spazzamento, la fornitura di attrezzature e contenitori, nonché per l’acquisto o noleggio di veicoli e macchinari adibiti a servizi ambientali.
Viene così abrogato il precedente DM del 23 giugno 2022, rafforzando il ruolo dei CAM come strumento operativo per gli appalti pubblici sostenibili, in linea con quanto previsto all’art. 57 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) e con l’art. 34 del d.Lgs. n. 152/2006, che promuove gli acquisti verdi nella pubblica amministrazione (Green Public Procurement). I nuovi criteri entreranno in vigore il prossimo 7 giugno.
Ambito di applicazione: cosa coprono i nuovi CAM rifiuti
Il nuovo Codice Appalti, all’art. 57, comma 2, prevede che, per le categorie di forniture e servizi individuate con appositi decreti ministeriali, le stazioni appaltanti devono inserire i CAM nella documentazione di gara, a pena di illegittimità dell’affidamento.
Nello specifico, i criteri ambientali proposti mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
- prevenire la produzione di rifiuti: attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
- massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata ponendo obiettivi sfidanti ma in linea con le disposizioni normative sull'economia circolare;
- diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato: attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;
- ridurre gli impatti del trasporto: attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.
Nel caso del DM del 7 aprile 2025, l’obbligo si applica a:
- servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- servizi di pulizia e spazzamento e igiene urbana;
- fornitura di contenitori e sacchetti;
- fornitura e noleggio di veicoli, macchine e attrezzature per la raccolta e lo spazzamento.
In particolare, l’Allegato 1 contiene i requisiti aggiornati per:
- contenitori (riciclabilità, percentuali minime di materiale riciclato);
- veicoli (emissioni, tecnologie a basso impatto ambientale);
- servizi (frequenza delle raccolte e modalità di spazzamento);
- gestione dei rifiuti destinati al riutilizzo e al riciclo (centri di raccolta, riuso, preparazione al riutilizzo).
Cosa cambia per le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti dovranno ora rivedere i propri capitolati per:
- recepire le nuove prescrizioni tecniche e ambientali;
- garantire l’integrazione dei CAM sin dalla fase di progettazione dell’appalto;
- aggiornare le procedure di verifica dell’offerta e della documentazione tecnica.
Il compito dei CAM aggiornati è quello di facilitare e indirizzare il lavoro delle stazioni appaltanti definendo le informazioni minime da indicare nella documentazione di gara e i criteri minimi per garantire un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani efficiente ed efficace avendo sempre come obiettivo la riduzione degli impatti ambientali, non solo del servizio in sé, ma, più in generale, dei rifiuti prodotti nel territorio di riferimento.
A cappello dei singoli criteri, laddove opportuno, sono state, quindi, dettagliate in corsivo le specifiche indicazioni per le stazioni appaltanti, contenenti dettagli quali, ad esempio, I'ambito di applicazione del criterio, dati tecnici da indicare nella documentazione di gara, ecc.
Come verificare il rispetto dei CAM nelle offerte
Tra i passaggi importanti vi è la fase della verifica del rispetto dei CAM. la fase della verifica del rispetto dei CAM. Secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (n. 1857/2025), è necessario distinguere tra:
- specifiche tecniche obbligatorie, che devono essere rispettate a pena di esclusione dalla gara,
- criteri ambientali premianti, che incidono sulla valutazione dell’offerta tecnica e sul punteggio attribuito.
Nel caso delle specifiche essenziali, la verifica può essere rimandata alla fase esecutiva, ma la dichiarazione di impegno deve già essere contenuta nell’offerta. Per i criteri premianti, invece, la verifica va fatta durante la procedura di gara, pena l’illegittimità dell’attribuzione del punteggio.
Fase esecutiva: le clausole contrattuali e gli obblighi per gli operatori economici
Attenzione anche alla fase esecutiva, che dovrà tenere conto delle prescrizioni relative ai centri mobili, alla raccolta differenziata di livello avanzato, alla riduzione degli impatti ambientali e ai criteri premianti.
I CAM infatti impongono obblighi anche nella fase di esecuzione del contratto, attraverso le clausole contrattuali tipo predisposte nel decreto.
In particolare, i contratti devono contenere:
- obbligo di utilizzo di attrezzature a basse emissioni;
- rispetto delle modalità di raccolta differenziata e dei calendari prestabiliti;
- tracciabilità dei rifiuti e dei flussi di conferimento;
- obblighi formativi periodici per il personale impiegato nel servizio
In questo modo, si intende garantire continuità tra offerta e attuazione del servizio, anche tramite controlli da parte della stazione appaltante durante tutta la durata dell’affidamento.
Documenti Allegati
Decreto