Revisione prezzi e regime transitorio: interviene il MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) chiarisce l'applicabilità dell'art. 60 del Codice Appalti relativo alla revisione dei prezzi dopo il correttivo

di Redazione tecnica - 23/04/2025

Alla luce dell’art. 60 (Revisione prezzi) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e del correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024, quale disciplina si applica agli appalti avviati dopo il 31 dicembre 2024 ma prima della pubblicazione degli indici di costo? Quali clausole di revisione prezzi devono essere inserite nei documenti di gara?

Revisione prezzi e regime transitorio: il nuovo parere del MIT

Sono questi i dubbi sollevati nell’istanza oggetto del Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3312 del 3 aprile 2025, che offre un importante chiarimento sull’applicazione dell’art. 60 del nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. correttivo).

In un quadro normativo ancora in fase di assestamento, il parere affronta due aspetti centrali della disciplina transitoria:

  • da un lato la perdurante applicazione del vecchio art. 60;
  • dall’altro, le modalità di determinazione della revisione prezzi per gli affidamenti avviati in assenza dei nuovi indici di costo ministeriali.

Il nuovo parere fornito dal Supporto Giuridico del MIT prende le mosse dal combinato disposto dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 16 dell’Allegato II.2-bis, (Modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi) introdotto dal D.Lgs. n. 209/2024, chiarendo in primo luogo quale formulazione dell’art. 60 risulti ancora applicabile nelle more della pubblicazione del provvedimento ministeriale previsto al comma 4, primo periodo.

Entrando nel dettaglio, ecco il quesito posto:

“L'art. 16 dell'allegato II.2-bis del Codice, introdotto dall'art. 86 del D.Lgs. 209/2024, dispone al comma 1 che "Le disposizioni di cui al presente Allegato si applicano (...) alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del codice" e al comma 2 che "Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023." Ciò premesso, si chiede con riferimento alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate a partire dal 31.12.2024 nelle more dell'adozione da parte del Ministero dei singoli indici di costo delle lavorazioni: a) se la vigenza postuma dell'art. 60 del Codice nella precedente formulazione sia limitata al comma 3, lett. a) e al comma 4 e, di conseguenza, sia già applicabile il comma 2 dell'art. 60 nella nuova formulazione; b) se debbano essere inserite nei documenti di gara clausole di revisione prezzi che si attivino al verificarsi di variazioni del costo dell'opera superiori al 3% dell'importo complessivo e che operino nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire oppure se tali clausole debbano invece contenere le % previste nella precedente formulazione della norma”.

La risposta del MIT

La risposta è netta: permane in vigore unicamente la versione dell’art. 60 limitatamente al comma 3, lett. a) e al comma 4, nella formulazione precedente al correttivo. Questo implica che, in base all’art. 16, comma 2, del citato Allegato II.2-bis le procedure di affidamento avviate prima della pubblicazione del provvedimento attuativo del comma 4 devono continuare ad applicare le regole previgenti, ma solo nei limiti espressamente indicati.

Il comma 2, art. 16, dell’Allegato II.2-bis, infatti, dispone:

Alle procedure di affidamento di contratti di lavori avviate fino alla data di cui al comma 1, lettera a), continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023”.

Tutte le altre disposizioni dell’art. 60, nella nuova formulazione, sono dunque già applicabili alle procedure successive al 31 dicembre 2024, anche in assenza dei nuovi indici MIT.

Clausole di revisione prezzi e documenti di gara

Relativamente alle clausole di revisione prezzi da inserire nei documenti di gara, il MIT conferma la correttezza della tesi prospettata nell’istanza: le clausole di revisione prezzi devono rispettare quanto previsto dall’art. 60, comma 2, lett. a), così come modificato dal decreto correttivo.

In pratica, le clausole dovranno prevedere:

  • una soglia di attivazione della revisione al superamento del 3% dell’importo complessivo del contratto;
  • l’applicazione della revisione nella misura del 90% del valore eccedente la suddetta soglia, limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire.

Non è dunque più ammessa l’applicazione delle percentuali previste dalla precedente formulazione dell’articolo, né una personalizzazione difforme in sede di gara.

Conclusioni

Il nuovo parere del MIT offre un chiarimento puntuale che consente alle stazioni appaltanti di affrontare con maggiore certezza una fase normativa intermedia complessa. Il principio da seguire è semplice: la vigenza transitoria del vecchio art. 60 è limitata e circoscritta, e le nuove clausole di revisione devono essere immediatamente recepite nei bandi, anche in attesa degli indici ufficiali.

La raccomandazione operativa è dunque quella di aggiornare tempestivamente i documenti di gara, uniformandoli al nuovo schema dell’art. 60 e prevedendo meccanismi automatici di revisione, così da evitare contenziosi e garantire un equilibrio economico nei contratti pubblici.

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