Anticipazione del prezzo e Settori speciali: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’applicabilità dell’anticipazione nei settori speciali dopo il correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Qual è il momento esatto a partire dal quale l’anticipazione del corrispettivo diventa obbligatoria anche nei settori speciali? Come va interpretata l’esclusione prevista per i servizi e forniture indicati nell’Allegato II.14 al Codice dei contratti? È sempre necessaria la garanzia fideiussoria, anche quando esiste già una cauzione definitiva?
Anticipazione del prezzo e Settori speciali: nuovo parere del MIT
Domande certamente attuali e interessanti in considerazione delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), in vigore dal 31 dicembre 2024. A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3303 del 3 aprile 2025, che fa luce sugli effetti dell’intervento correttivo, con particolare riferimento all’applicabilità dell’art. 125 nei settori speciali.
Premessa: nel testo del Codice dei contratti precedente al correttivo, l’art. 141 non includeva l’art. 125 tra le disposizioni applicabili anche nei settori speciali. La lettera i) del comma 3 menzionava infatti esclusivamente gli articoli 113, 119, 120 e 122. Con l’entrata in vigore del correttivo, la stessa lettera è stata sostituita, estendendo l’applicazione anche agli articoli 116, 117 e, soprattutto, all’art. 125 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo).
Al MIT viene posto il seguente quesito:
“Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata”.
La posizione del MIT
Nel suo parere, il MIT chiarisce che l’art. 125, come modificato, trova applicazione nei settori speciali a partire dalla data di entrata in vigore del correttivo. Non trattandosi di norma interpretativa né recante una disciplina transitoria, non si può attribuire valore retroattivo alla modifica normativa. Ne consegue che l’obbligo di anticipazione non si applica ai contratti derivanti da procedure avviate prima di tale data, anche se stipulati successivamente.
Un secondo chiarimento riguarda l’ambito oggettivo di esclusione previsto dal comma 1 dell’art. 125, che stabilisce l’inapplicabilità dell’anticipazione ai contratti di servizi e forniture indicati nell’Allegato II.14. Il quesito proponeva di identificare tali contratti con quelli “di particolare importanza” di cui all’art. 32 dello stesso allegato.
La risposta del MIT è netta: si tratta di due categorie distinte. L’esclusione prevista per l’anticipazione del prezzo risponde a esigenze strettamente economico-funzionali, legate alla natura della prestazione, ai tempi di esecuzione o alle modalità di calcolo del corrispettivo, che rendono superfluo il ricorso all’anticipazione. Diversamente, la classificazione di un servizio o fornitura come “particolarmente importante” è funzionale alla nomina di un DEC distinto dal RUP e dipende da criteri tecnologici, organizzativi o economici, come l’elevato importo (oltre 500.000 euro) nel caso delle forniture.
Garanzia fideiussoria
Infine, il parere conferma che la costituzione della garanzia fideiussoria è condizione imprescindibile per l’erogazione dell’anticipazione. Tale garanzia ha una funzione autonoma rispetto alla cauzione definitiva e serve specificamente a tutelare la stazione appaltante nel caso in cui l’anticipazione non venga correttamente recuperata. La presenza della cauzione definitiva non può sostituire la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dell’art. 125.
Conclusioni
Il parere del MIT fornisce indicazioni precise per le stazioni appaltanti e gli operatori economici:
- l’obbligo di anticipazione nei settori speciali decorre dal 31 dicembre 2024, in assenza di disciplina transitoria;
- i servizi e forniture esclusi dall’anticipazione non coincidono con quelli di particolare importanza dell’art. 32, ma rispondono a logiche differenti;
- la garanzia fideiussoria è sempre necessaria per l’erogazione dell’anticipazione, anche in presenza di altre garanzie contrattuali.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3303