Superbonus e SAL: anche le forniture a piè d’opera concorrono al 30%
La Commissione Tributaria di Rieti si esprime sullo stato avanzamento lavori: nel computo del 30% rientrano anche le forniture di materiali a piè d’opera
Lo abbiamo scritto tante volte: parlare di Superbonus non è mai stato semplice. Una normativa nata male e modificata peggio, corretta a colpi di decreti d’urgenza e spesso lasciata all’interpretazione di circolari, FAQ e risposte a interpelli. L’assenza di un quadro normativo organico ha prodotto più incertezza che benefici, e i cantieri si sono ritrovati troppo spesso bloccati, sospesi tra silenzi amministrativi, provvedimenti di diniego e ricorsi.
Superbonus, SAL e forniture a piè d’opera: interviene la Commissione Tributaria
In questo scenario, l’unico vero punto fermo resta la giustizia tributaria, chiamata sempre più spesso a chiarire ciò che la norma e l’Amministrazione finanziaria lasciano nel vago. Ed è proprio da una recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Rieti (sentenza n. 18/2025) che arriva un chiarimento di grande rilievo: anche le forniture a piè d’opera possono concorrere al raggiungimento del 30% dei lavori necessari per continuare a beneficiare del Superbonus 110%. Il riferimento è all’art. 119, comma 8-bis, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), relativo alle proroghe per gli interventi di superbonus. In particolare, questa disposizione ha previsto per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari una proroga al 31 dicembre 2023 “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
La decisione della Commissione Tributaria di Rieti (che, ricordiamo, è ancora una sentenza di primo grado che può essere appellata) è destinata a far discutere, perché smentisce una delle interpretazioni che anche noi avevamo riportato nei nostri precedenti approfondimenti.
Il caso
La controversia riguarda un’istanza di autotutela presentata da una società alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Rieti. Oggetto del contendere: il rigetto della comunicazione relativa a spese sostenute per interventi ammessi al Superbonus, per non aver raggiunto, al 30 settembre 2022, il requisito del 30% dell’intervento complessivo previsto dal citato comma 8-bis.
L’Agenzia delle Entrate aveva accolto l’istanza solo con riferimento alla quota di lavori legata al Sismabonus, rigettando invece quella relativa all’Ecobonus, ritenendo che le spese documentate non raggiungessero la soglia prevista.
Il contribuente ha impugnato il diniego sostenendo che il computo dei lavori effettuati comprendesse anche materiali consegnati in cantiere e non ancora posti in opera, in quanto strettamente collegati all’esecuzione dell’intervento.
Cosa dice la sentenza
La Corte ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo fondata la tesi della contribuente. I giudici hanno affermato che:
“La composizione di uno stato d’avanzamento lavori debba tener conto delle opere compiute, di quelle eseguite parzialmente e delle somministrazioni effettuate, purché tali somministrazioni siano riferibili al medesimo cantiere”.
Richiamando il D.P.R. n. 207/2010, art. 180 (relativo alla contabilità nei contratti pubblici), la Corte ha stabilito che:
“Il Direttore dei Lavori possa contabilizzare lavorazioni e somministrazioni nella quota parte effettivamente eseguita e documentata dall’appaltatore. Possono comunque essere validamente contabilizzate le eventuali mere somministrazioni (forniture) di beni a piè d’opera”.
Una lettura che valorizza la funzione documentale del SAL e il ruolo del Direttore dei Lavori, riconoscendogli la possibilità di attestare, con dichiarazione sostitutiva, l’avvenuta esecuzione parziale e la consegna dei materiali.
Il nodo normativo: cosa dice il Decreto Rilancio?
Il cuore del problema sta nell’interpretazione dell’art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020, che prevede:
“Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.
Il punto critico è se, all’interno di questo 30%, possano essere comprese le forniture di materiali a piè d’opera. La giurisprudenza tributaria ora risponde in modo chiaro: sì, se documentate, funzionali e riferibili all’intervento, le forniture possono essere conteggiate.
Conclusione
La sentenza della Corte di Rieti rappresenta un precedente importante e segna una svolta interpretativa per tutti i tecnici coinvolti nella gestione delle pratiche Superbonus. Un’interpretazione che riconosce dignità contabile e giuridica ai materiali già presenti in cantiere, allineandosi a prassi diffuse nei cantieri pubblici ma finora ignorate in ambito fiscale.
Serve ora un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate (sempre che non si arrivi in appello, cosa molto probabile), anche alla luce del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente (art. 97 Cost.), per evitare che il destino dei crediti fiscali dipenda solo da sentenze favorevoli.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Giustizia Tributaria di Rieti 27 gennaio 2025, n. 18