Errore nel calcolo della base d’asta: l'offerta va esclusa?
Il ribasso presentato dall'OE non può includere gli oneri per la sicurezza, che vanno sempre scorporati dall'importo complessivo dell'appalto
Cosa succede se in una gara pubblica il concorrente individua erroneamente la base d’asta e applica in maniera altrettanto sbagliata il ribasso? Si tratta di un errore rimediabile o va disposta l’esclusione?
Ribasso su base d'asta errata: le conseguenze
A spiegare le conseguenze del calcolo errato della base d’asta è il Consiglio di Stato, con la sentenza del 7 aprile 2025, n. 2950, che ha confermato l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore di un operatore economico che aveva proposto un ribasso su una base scorretta.
Il giudizio ha avuto origine nell’ambito di una procedura per l’affidamento di un servizio il cui importo complessivo comprendeva sia il costo della prestazione che gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
L’aggiudicataria aveva presentato un’offerta con un ribasso calcolato sull'intero importo, senza scorporare gli oneri di sicurezza, contravvenendo così alla disciplina del bando e alla normativa di settore. Successivamente, aveva aggiunto l'importo degli oneri come voce separata, alterando così il valore complessivo dell'offerta.
A seguito del ricorso proposto dal terzo classificato, il TAR aveva annullato l’aggiudicazione, ritenendo fondate le censure sollevate in merito alla violazione del disciplinare di gara e dell’art. 70, comma 4, d.lgs. n. 36/2023.
Contro tale pronuncia ha proposto appello la società aggiudicataria, affermando che il dato dirimente sarebbe stato il mero ribasso percentuale offerto e non la base di calcolo materiale su cui era stato applicato.
La sentenza del Consiglio di Stato: offerta inammissibile
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, confermando pienamente la decisione di primo grado. In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la lex specialis di gara non può essere disapplicata o "interpretata" dalla stazione appaltante. Essa vincola tanto i concorrenti quanto l’amministrazione.
In particolare, il bando stabiliva chiaramente che l’importo complessivo indicato era già inclusivo degli oneri di sicurezza: pertanto, il ribasso andava applicato soltanto sull'importo scorporato dei costi della sicurezza.
In secondo luogo, è stato sottolineato come la violazione di questa prescrizione rappresenti un errore essenziale che comporta l’inammissibilità dell’offerta. L’aggiudicataria, invece, aveva proceduto ad un calcolo errato, applicando il ribasso all’intera cifra comprensiva degli oneri di sicurezza e determinando così una variazione non autorizzata dell’importo offerto.
La stazione appaltante, nell'intento di salvaguardare l'aggiudicazione, aveva poi operato d'ufficio una rideterminazione dell'importo offerto, ribassando i costi della manodopera. Una manovra non consentita dalla normativa di gara né dal codice dei contratti, in quanto altera sostanzialmente il contenuto dell’offerta presentata.
I principi ribaditi da Palazzo Spada
Palazzo Spada ha quindi ribadito principi chiave in tema di correttezza della formulazione dell’offerta:
- l’offerta economica, una volta presentata, non può essere modificata o integrata dalla stazione appaltante, nemmeno per “correggere” errori materiali;
- l'importo su cui viene applicato il ribasso deve essere conforme a quanto prescritto negli atti di gara;
- gli oneri per la sicurezza sono per legge insuscettibili di ribasso (cfr. Adunanza Plenaria n. 3/2015) e la loro violazione comporta l’esclusione dell’offerta;
- le prescrizioni del bando sono vincolanti senza margini di deroga interpretativa da parte della commissione di gara o della stazione appaltante.
Il ricorso è stato respinto: il Consiglio di Stato ha privilegiato la correttezza formale e sostanziale dell’offerta, riaffermando l’importanza del rigido rispetto delle regole di gara come presidio di par condicio e trasparenza.
L’aggiudicazione è stata quindi annullata, dichiarando l’illegittimità dell’ammissione dell’offerta alla procedura.
Documenti Allegati
Sentenza