Gestione informativa digitale e aggiornamento progettuale: i chiarimenti del MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarisce la disciplina transitoria applicabile nel caso di progettazione avviata con il vecchio codice dei contratti
Come coordinare la progettazione redatta con il vecchio Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) con le gare bandite sotto il nuovo (D.Lgs. n. 36/2023)? È necessario aggiornare tutti gli elaborati progettuali? Qual è il corretto comportamento operativo per le stazioni appaltanti in fase di transizione normativa?
Gestione informativa digitale e aggiornamento progettuale: il parere del MIT
Domande quanto mai attuali, in considerazione che l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023, con efficacia dal 1° luglio 2023, ha posto diversi problemi interpretativi alle stazioni appaltanti che, avendo affidato progettazioni in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, si trovano ora nella necessità di avviare le procedure di gara.
In questo scenario di transizione normativa complesso, il rischio di errore operativo è elevato: è fondamentale comprendere quali regole applicare alla progettazione già svolta e quali obblighi rispettare per la fase di gara.
La risposta alle domande era già stata fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere n. 62/2023, i cui contenuti sono stati ribaditi dal Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) nel recente parere 3 aprile 2025, n. 3368.
Nel nuovo caso trattato dal MIT viene chiesto se, in caso di progettazione affidata durante la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, sia necessario aggiornare l’intero progetto o solo alcuni elaborati ai fini dell’indizione della gara secondo il nuovo D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riguardo alla gestione informativa digitale (art. 43).
Il quadro normativo di riferimento
La risposta fornita dal MIT ha preso in considerazione i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti:
- l’art. 225, comma 9, relativo alla prosecuzione delle regole di progettazione precedenti, secondo il quale “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- l’art. 226, comma 2, che disciplina le procedure di gara e dispone “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”.
Più nel dettaglio:
- il progetto redatto sulla base di incarichi formalizzati prima del 1° luglio 2023 continua a essere disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 225, comma 9);
- la gara di lavori, invece, deve conformarsi integralmente al nuovo Codice, compresa l’applicazione dell’art. 43 sulla gestione informativa digitale (art. 226, comma 2).
Le conferme
Una interpretazione che ribadisce:
- il precedente parere del MIT
n. 2128/2023 secondo il quale:
- per quanto attiene ai contenuti della progettazione e ai livelli già approvati entro il 30 giugno 2023 continua ad applicarsi il D.Lgs. n. 50/2016, e quanto già progettato può mantenersi fermo;
- per la gara di lavori trova applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l’obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l’espletamento della gara (CSA e schema di contratto).
- il citato parere ANAC n. 62/2023, che conferma l’obbligo di aggiornare almeno il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e lo schema di contratto.
Conclusioni
Nel nuovo parere, il MIT conferma che:
- non è richiesto aggiornare integralmente la progettazione redatta ai sensi del vecchio Codice;
- è obbligatorio aggiornare gli elaborati progettuali funzionali alla gara (CSA e schema di contratto), in conformità al d.lgs. n. 36/2023;
- deve essere garantita la gestione informativa digitale prevista dall’art. 43 del nuovo Codice, salvi i casi di esclusione.
Le stazioni appaltanti, dunque, dovranno:
- conservare la progettazione pregressa ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
- adeguare i documenti di gara (CSA, schema di contratto, documenti informativi) al D.Lgs. n. 36/2023;
- verificare e implementare, ove dovuta, la gestione informativa digitale (BIM) ai sensi dell’art. 43.