RIDUZIONE INAIL
In seguito ad una richiesta dell’Ance relativa ad ottenere chiarimenti sulla riduzione Inail per le imprese edili ed, in particolare, sull’ambito di applica...
In seguito ad una richiesta dell’Ance relativa ad ottenere
chiarimenti sulla riduzione Inail per le imprese edili ed,
in particolare, sull’ambito di applicazione del beneficio della
riduzione dell’11,50% previsto dall’art. 29 della legge 341
del 1995, l’Inail, con nota del 14 marzo, prot. n. 766/06,
trasmessa a tutte le strutture territoriali dell’istituto, ha
effettuato le precisazioni qui di seguito riportate.
Secondo quanto disposto dall’art. 29 della citata legge n. 341/1995 possono beneficiare dello riduzione dell’11,50% - ferma restando la prevista iscrizione alla Cassa Edile di cui al comma 3 del medesimo art. 29 - i datori di lavoro che esercitano le attività edili individuate dai codici Istat 1991, dal 45.1 al 45.45.2.
Visto che la voce di tariffa 7110 è correlata ai codici Istat 45.12 (trivellazioni e perforazioni) e 45.45 (altri lavori speciali di costruzione), le aziende edili, la cui attività è classificata in tale voce, possono avvalersi della riduzione dell’11,50% dei premi Inail.
Secondo quanto disposto dall’art. 29 della citata legge n. 341/1995 possono beneficiare dello riduzione dell’11,50% - ferma restando la prevista iscrizione alla Cassa Edile di cui al comma 3 del medesimo art. 29 - i datori di lavoro che esercitano le attività edili individuate dai codici Istat 1991, dal 45.1 al 45.45.2.
Visto che la voce di tariffa 7110 è correlata ai codici Istat 45.12 (trivellazioni e perforazioni) e 45.45 (altri lavori speciali di costruzione), le aziende edili, la cui attività è classificata in tale voce, possono avvalersi della riduzione dell’11,50% dei premi Inail.
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