ANTINCENDIO STRUTTURE RICETTIVE ED ARBITRATI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno scorso è stato pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 recante “Proroga di termini previsti da dispo...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 151 del 30 giugno scorso è stato
pubblicato il decreto-legge 30 giugno 2008, n. 113 recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.
Tra le varie proroghe di disposizioni legislative inserite nei 15 articoli del decreto ricordiamo quelle riportate negli articoli 6 e 8 relativi rispettivamente alla “prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere” ed agli “arbitrati”.
Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
Con l’articolo 6 viene modificato l’articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel senso che la scadenza fissata per il 3° giugno 2008 viene prorogata di un anno e sino al 30 giugno 2009.
Il termine, dunque, per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 viene prorogato al 30 giugno 2008 e ricordiamo, anche, che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento viene traslato al 30 giugno 2009.
Arbitrati
Con l’articolo 8 viene inserita una prorogata per gli arbitrati non più con un termine già fissato ma nel citato articolo viene precisato che i termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (30 .06.2008) vengono differiti sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.
Il che significa che il rinvio è a data da destinarsi e che scatterà soltanto dopo la riforma del processo civile che il Ministero di Grazia e Giustizia vuole mettere a punto.
La proroga, legata, dunque, alla riforma del processo civile prelude ad una rivisitazione organica dell’arbitrato con il duplice obiettivo di continuare a garantire alle imprese tempi abbreviati e di frenare lo scandalo messo in evidenza dall’Autorità di vigilanza relativo alle parcelle d’oro. Questa nuova soluzione di proroga, senza un termine definito dovrebbe piacere alle imprese che temevano di dover ricorrere, così come era previsto, alle sezioni specializzate dei tribunali in materia di brevetti che non sono state ancora riorganizzate e che non avrebbero potuto reggere al nuovo carico di lavoro.
Tra le varie proroghe di disposizioni legislative inserite nei 15 articoli del decreto ricordiamo quelle riportate negli articoli 6 e 8 relativi rispettivamente alla “prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere” ed agli “arbitrati”.
Prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere
Con l’articolo 6 viene modificato l’articolo 3 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nel senso che la scadenza fissata per il 3° giugno 2008 viene prorogata di un anno e sino al 30 giugno 2009.
Il termine, dunque, per completare l’adeguamento delle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994 viene prorogato al 30 giugno 2008 e ricordiamo, anche, che per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l’adeguamento viene traslato al 30 giugno 2009.
Arbitrati
Con l’articolo 8 viene inserita una prorogata per gli arbitrati non più con un termine già fissato ma nel citato articolo viene precisato che i termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 (30 .06.2008) vengono differiti sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista.
Il che significa che il rinvio è a data da destinarsi e che scatterà soltanto dopo la riforma del processo civile che il Ministero di Grazia e Giustizia vuole mettere a punto.
La proroga, legata, dunque, alla riforma del processo civile prelude ad una rivisitazione organica dell’arbitrato con il duplice obiettivo di continuare a garantire alle imprese tempi abbreviati e di frenare lo scandalo messo in evidenza dall’Autorità di vigilanza relativo alle parcelle d’oro. Questa nuova soluzione di proroga, senza un termine definito dovrebbe piacere alle imprese che temevano di dover ricorrere, così come era previsto, alle sezioni specializzate dei tribunali in materia di brevetti che non sono state ancora riorganizzate e che non avrebbero potuto reggere al nuovo carico di lavoro.
A cura di Paolo
Oreto
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