DETRAZIONE DEL 55% PER LAVORI IN CORSO E IN CASO DI PAGAMENTI RATEALI
La detrazione del 55 per cento spetta per le spese effettivamente sostenute nel periodo di imposta in questione e anche nel caso in cui il contribuente soste...
La detrazione del 55 per cento spetta per le spese effettivamente
sostenute nel periodo di imposta in questione e anche nel caso in
cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, a condizione
che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o
postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 283/E dello scorso 7 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente in merito agli interventi agevolabili per la detrazione del 55 per cento ai sensi del comma 347 della Legge Finanziaria 2007.
In particolare, il contribuente chiedeva se la sostituzione di un impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, consentirebbe di portare in detrazione il 55 per cento delle spese concernenti:
In riferimento alle spese indicate dal contribuente, l'Agenzia ha, però, fatto presente che la detrazione non compete alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, ma che, comunque, per tali spese è possibile usufruire della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.
Per quanto concerne, invece, il quesito sulle modalità di fruizione della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione, l'Agenzia ha fatto presente che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Infine, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, l'Agenzia ha precisato che tale modalità di pagamento non ostacola il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 283/E dello scorso 7 luglio mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente in merito agli interventi agevolabili per la detrazione del 55 per cento ai sensi del comma 347 della Legge Finanziaria 2007.
In particolare, il contribuente chiedeva se la sostituzione di un impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, consentirebbe di portare in detrazione il 55 per cento delle spese concernenti:
- manodopera dismissione del vecchio pavimento;
- carico e trasporto in discarica più oneri discarica per smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento;
- fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti l'impianto radiante;
- fornitura e posa in opera delle tubazioni e relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori;
- fornitura e posa in opera del massetto necessario per l'impianto radiante;
- fornitura e posa in opera dei nuovi mattoni;
- fornitura e posa in opera dei battiscopa;
- spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento (più alto per la presenza dell'impianto radiante);
- eventuale tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate a seguito dei lavori.
- in caso di ritardato inizio dei lavori (a cavallo tra due anni d'imposta consecutivi) è possibile portare in detrazione nel primo anno parte delle spese, quelle effettivamente sostenute nell'anno, detraendo nell'anno successivo quelle di completamento;
- è possibile pagare gli importi delle fatture a rate, sempre con bonifico, frazionando gli importi da pagare alle maestranze in rate alle quali corrisponderanno delle fatture parziali pagate con bonifici.
- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti dalla legge;
- acquisire e trasmettere all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine
dei lavori:
- i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica avvalendosi dello schema di cui all'allegato A del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere anche il medesimo tecnico che produce l'asseverazione;
- la scheda informativa, di cui all'allegato E al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 febbraio 2007, relativa agli interventi realizzati.
- effettuare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale;
- conservare ed esibire, eventualmente, in caso di previa richiesta degli uffici finanziari, la ricevuta della trasmissione all'Enea, le fatture o le ricevute fiscali o altra idonea documentazione comprovante le spese.
- la sostituzione di impianti preesistenti;
- l'installazione di caldaie a condensazione ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.
In riferimento alle spese indicate dal contribuente, l'Agenzia ha, però, fatto presente che la detrazione non compete alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento, ma che, comunque, per tali spese è possibile usufruire della detrazione del 36 per cento delle spese di ristrutturazione, di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1997 e successive modificazioni.
Per quanto concerne, invece, il quesito sulle modalità di fruizione della detrazione, relativamente ai lavori per i quali il contribuente non è ancora in possesso della documentazione in quanto trattasi di interventi in corso di realizzazione, l'Agenzia ha fatto presente che la detrazione spetta comunque nel periodo di imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati. Infine, per quanto concerne l'ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, l'Agenzia ha precisato che tale modalità di pagamento non ostacola il riconoscimento dell'agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa.
A cura di Ilenia
Cicirello
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