LA DETRAZIONE DEL 55% NON SPETTA PER INTERVENTI SU IMMOBILI MERCE
Se gli interventi di riqualificazione energetica sono stati effettuati da una società esercente attività di costruzione e ristrutturazione edilizia per la qu...
Se gli interventi di riqualificazione energetica sono stati
effettuati da una società esercente attività di costruzione e
ristrutturazione edilizia per la quale l'immobile rappresenta
l'oggetto dell'attività esercitata, non è possibile usufruire della
detrazione del 55 per cento prevista dall'art. 1, comma 344, della
legge 296 del 2006. Questo, in sintesi, il contenuto della
risoluzione 303/E dello scorso 15 luglio, mediante la quale
l'Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema della
detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione
energetica del patrimonio edilizio. Con la risoluzione, l'Agenzia
ha risposto all'interpello di una società esercente attività di
costruzione e ristrutturazione edilizia che ha fatto presente di
aver acquistato una unità immobiliare di categoria A4 (abitazione
di tipo popolare) quale bene merce che intende ristrutturare,
eseguendo anche interventi di riqualificazione energetica previsti
dall'art. 1, comma 344, della legge 296 del 2006. In particolare,
il contribuente chiedeva se sul bene in questione potesse usufruire
della detrazione del 55 per cento.
L'Agenzia ha, innanzitutto, ricordato che la detrazione del 55 per cento, da ripartire in più anni, può essere utilizzata in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007.
L'art. 2 del suddetto decreto tra i soggetti ammessi alla detrazione contempla:
Per la società istante, esercente l'attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, gli immobili oggetto del quesito rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Per tale motivo le spese relative alla esecuzione degli interventi su detti immobili non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.
L'Agenzia ha, infine, ricordato che per quanto concerne la detrazione del 36 per cento per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il legislatore, mediante una specifica disposizione (art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ha esteso l'agevolazione agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato; in particolare, tale agevolazione spetta all'acquirente dell'immobile secondo specifiche modalità.
La mancanza di analoga disposizione, in materia di detrazione per gli interventi di recupero energetico, è un elemento induce a ritenere che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce nel senso prospettato dal contribuente.
L'Agenzia ha, innanzitutto, ricordato che la detrazione del 55 per cento, da ripartire in più anni, può essere utilizzata in caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all'allegato C del decreto 19 febbraio 2007.
L'art. 2 del suddetto decreto tra i soggetti ammessi alla detrazione contempla:
- le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti;
- i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Per la società istante, esercente l'attività di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, gli immobili oggetto del quesito rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali. Per tale motivo le spese relative alla esecuzione degli interventi su detti immobili non possono beneficiare della detrazione IRPEF del 55%.
L'Agenzia ha, infine, ricordato che per quanto concerne la detrazione del 36 per cento per le spese di recupero del patrimonio edilizio, di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, il legislatore, mediante una specifica disposizione (art. 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), ha esteso l'agevolazione agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili che provvedano alla successiva alienazione dell'immobile ristrutturato; in particolare, tale agevolazione spetta all'acquirente dell'immobile secondo specifiche modalità.
La mancanza di analoga disposizione, in materia di detrazione per gli interventi di recupero energetico, è un elemento induce a ritenere che l'agevolazione del 55%, nel silenzio della legge, non sia estensibile anche agli interventi sui beni merce nel senso prospettato dal contribuente.
A cura di Ilenia
Cicirello
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