PER IL PROFESSIONISTA PLUS/MINUSVALENZE RILEVANTI SOLO SE SUCCESSIVE AL 4 LUGLIO 2006
L'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobil...
L'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro
autonomo genera plusvalenza tassabile o minusvalenza deducibile
solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in
epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legge 223/2006
e, quindi, dopo il 4 luglio 2006.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 310/E dello scorso 21 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente riguardante la cessione di beni mobili strumentali. In particolare, il contribuente, esercente attività professionale, chiedeva se, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha modificato le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, la cessione di beni mobili strumentali, acquistati dal prima del 4 luglio 2006, genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del TUIR.
L'Agenzia, avvalorando la tesi suggerita dal professionista istante, ha, innanzitutto, ricordato il comma 1-bis, art. 54 del TUIR (successivamente modificato dalla Legge Finanziaria 2007), ovvero:
"Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi (…), se:
Ciò premesso, per quanto concerne l'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006. Le modifiche introdotte dal D.L. 223 del 2006 stabiliscono, infatti, un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme.
Questo, in sintesi, il contenuto della risoluzione 310/E dello scorso 21 luglio, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto all'interpello di un contribuente riguardante la cessione di beni mobili strumentali. In particolare, il contribuente, esercente attività professionale, chiedeva se, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, che ha modificato le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, la cessione di beni mobili strumentali, acquistati dal prima del 4 luglio 2006, genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis del TUIR.
L'Agenzia, avvalorando la tesi suggerita dal professionista istante, ha, innanzitutto, ricordato il comma 1-bis, art. 54 del TUIR (successivamente modificato dalla Legge Finanziaria 2007), ovvero:
"Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni strumentali, esclusi (…), se:
- sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione".
Ciò premesso, per quanto concerne l'estromissione di beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile solo se riferita a beni mobili acquistati dal professionista in epoca successiva all'entrata in vigore del D.L. 223/2006 e, quindi, dopo il 4 luglio 2006. Le modifiche introdotte dal D.L. 223 del 2006 stabiliscono, infatti, un nuovo regime che, in aderenza ai principi di tutela dell'affidamento dei contribuenti e di certezza dei rapporti giuridici, è corretto riservare solo ai beni acquistati dopo l'introduzione delle nuove norme.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Risoluzione.pdf