PRECISAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha risposto ad un’istanza di interpello avanzata dall’Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del L...
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha
risposto ad un’istanza di interpello avanzata
dall’Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro avente per oggetto l’articolo 9, D.Lgs. n. 124/2004 -
DURC - attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di
regolarità certificato.
Con l’istanza di interpello si voleva conoscere il parere della Direzione generale riguardo alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa.
La direzione generale del Ministero, ricordando che il DURC è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’INPS, dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Istituti, da “altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria” nonché, nel settore dell’edilizia, dalle Casse edili in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007, precisa che, ai sensi dell’articolo 5 del citato D.M., attraverso il DURC è attestata la regolarità contributiva, dell’impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché inesistenza di inadempienze in atto.
In conclusione la direzione generale ha evidenziato che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato pur sottolineando che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
Con l’istanza di interpello si voleva conoscere il parere della Direzione generale riguardo alla valenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ed in particolare alla possibilità di esibire, agli organi di vigilanza, il suddetto Documento, ancorché scaduto, in luogo delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità dallo stesso certificato, al fine di provare la “correttezza” contributiva dell’impresa.
La direzione generale del Ministero, ricordando che il DURC è un atto certificativo a carattere ricognitivo rilasciato, a richiesta dell’interessato, dall’INPS, dall’INAIL e, previa apposita convenzione con i predetti Istituti, da “altri istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria” nonché, nel settore dell’edilizia, dalle Casse edili in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 24 ottobre 2007, precisa che, ai sensi dell’articolo 5 del citato D.M., attraverso il DURC è attestata la regolarità contributiva, dell’impresa qualora via sia correntezza degli adempimenti mensili o comunque periodici, corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti come dovuti, nonché inesistenza di inadempienze in atto.
In conclusione la direzione generale ha evidenziato che l’azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correntezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il periodo di regolarità certificato pur sottolineando che il DURC non ha effetti liberatori per l’impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l’azione degli Enti previdenziali per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.
A cura di Paolo
Oreto
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