RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E dell’1 agosto 2008 rispondendo ad un quesito posto da un socio di una Società immobiliare in merito alla...

07/08/2008
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 340/E dell’1 agosto 2008 rispondendo ad un quesito posto da un socio di una Società immobiliare in merito alla possibilità di fruire della detrazione del 55% prevista dall’articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) per i lavori di riqualificazione energetica sugli edifici, precisa che per i titolari di reddito d’impresa, la detrazione del 55% (articolo1, commi 20-24, della legge n. 244/2007) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Nel quesito posto, l’istante aveva prospettato una soluzione a lui favorevole ed, infatti, nella considerazione che la sostanziale equiparabilità economica della fattispecie a quella di una normale società di persone composta da tre soci persone fisiche (tenuto conto che la società è fiscalmente solo il centro di imputazione del reddito che viene, successivamente, reimputato ai singoli soci), aveva ritenuto che la detrazione poteva spettare a questi ultimi.

L’Agenzia delle Entrate, nella citata risoluzione, è, invece, di parere diametralmente opposto ed è dell’avviso che dall’agevolazione sono esclusi gli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati da società immobiliari e ribadisce, altresì, che l’agevolazione, in virtù di un’interpretazione sistematica della disposizione fiscale, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori dei fabbricati oggetto degli interventi (Risoluzione n. 303/E del 15 luglio 2008, che ha escluso il beneficio fiscale per gli immobili “merce” delle imprese di costruzione).
L’Agenzia ha negato la possibilità di fruire della detrazione fiscale ad una società che intende realizzare interventi “energetici” agevolati su una serie di unità residenziali, di propria proprietà ed oggetto di locazione a terzi ritenendo che per le imprese, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
L’attività, quindi, di pura locazione, degli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresenta l’oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali.
Dopo aver già negato l’agevolazione per gli immobili “merce” delle imprese di costruzione con la risoluzione n. 303/E del 15 luglio scorso, l’Amministrazione circoscrive ulteriormente l’applicabilità del beneficio ai soli fabbricati strumentali, utilizzati direttamente dai titolari di reddito d’impresa nell’esercizio della propria attività.

Sulla base della risoluzione in argomento e della precedente del 15 luglio scorso, sarebbero esclusi dall’agevolazione sia gli interventi realizzati su tutti gli immobili “merce” che gli interventi realizzati su immobili concessi in locazione a terzi, siano questi a destinazione residenziale o strumentali “per natura”.
I citati orientamenti dell’Agenzia delle Entrate riscontrabili nelle due citate risoluzioni, in verità, non trovano alcun riscontro né nella norma istitutiva della detrazione (art.1, commi 344-349, legge 244/2007), né nelle relative disposizioni attuative di cui al D.M. 19 febbraio 2007 ed, infatti nelle citate norme non è posto alcun vincolo, in capo ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in ordine alla necessità di utilizzo diretto dell’immobile su cui eseguire gli interventi agevolati.

In definitiva, quindi, con le due citate risoluzioni, le imprese che operano nel settore immobiliare, avranno una drastica riduzione dell’ambito applicativo del beneficio fiscale e non avranno riconosciuta la detrazione né per i fabbricati destinati alla vendita, né per quelli concessi in locazione a terzi, senza che tale soluzione trovi alcun riscontro né nella norma istitutiva della detrazione né nelle disposizioni attuative di cui al citato D.M. 19/02/2007.

A cura di Paolo Oreto
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