IN GAZZETTA IL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO

Mentre siamo in attesa della pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già firmata dal Capo dello Stato Giorgio Napo...

19/08/2008
Mentre siamo in attesa della pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già firmata dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano (legge 6 agosto 2008), sulla Gazzetta ufficiale n. 192 di ieri 18 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 luglio 2008 recante: “Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”.
Il decreto in argomento è stato emanato in riferimento a quanto previsto all’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008 che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio.

Il decreto in argomento è costituito da 7 articoli in cui sono trattati:
  • modalità di tenuta;
  • gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati;
  • luogo di tenuta e modalità di esibizione;
  • elenchi riepilogativi mensili;
  • sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori;
  • obbligo di conservazione;
  • regime transitorio e disposizioni finali.
Ricordiamo che nell’articolo 39 del decreto-legge n. 112/2008, ai commi 1, 2 e 3 viene precisato che nel libro unico del lavoro che deve essere compilato per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16del mese successivo:
  • devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative;
  • deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali e devono essere indicate specificatamente le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario;
  • deve essere inserito un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.
Nell’articolo 7 contenente le norme relative al regime transitorio viene precisato che fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati mentre il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.

A cura di Paolo Oreto
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