SCONTO DELL’11,50% DEI CONTRIBUTI
Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 24 giugno 2...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 14 agosto 2008 è stato
pubblicato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 24 giugno 2008 recante “Modalità di
contribuzione nel settore dell'edilizia. Misura dell'11,50 per
cento della riduzione contributiva prevista dall'articolo 29, comma
2 della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato al comma
5 dell'articolo 1, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247
(Finanziaria 2008), per l'anno 2008.”.
Dopo un anno di sosta (2007) torna per l’anno in corso lo sconto in misura dell’11,50% sulla contribuzione dovuta per gli operai occupati con orario non inferiore a 40 ore settimanali.
Ricordiamo che la riduzione contributiva è stata introdotta dall’articolo 29 della legge n. 341/1995, così come modificato dall’articolo 1, comma 51 della legge n. 247/2007.
L’incentivo che, originariamente, era del 9,50%, a partire del 1997, è stato più volte prorogato ininterrottamente sino al 2006 e nel corso degli anni è stato aumentato all’11,50%.
Con la citata legge n. 247/2007 l’agevolazione è stata resa strutturale subordinandola ad una verifica annuale al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto del Ministero del lavoro, possa essere confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.
Dopo un anno di sosta (2007) torna per l’anno in corso lo sconto in misura dell’11,50% sulla contribuzione dovuta per gli operai occupati con orario non inferiore a 40 ore settimanali.
Ricordiamo che la riduzione contributiva è stata introdotta dall’articolo 29 della legge n. 341/1995, così come modificato dall’articolo 1, comma 51 della legge n. 247/2007.
L’incentivo che, originariamente, era del 9,50%, a partire del 1997, è stato più volte prorogato ininterrottamente sino al 2006 e nel corso degli anni è stato aumentato all’11,50%.
Con la citata legge n. 247/2007 l’agevolazione è stata resa strutturale subordinandola ad una verifica annuale al fine di valutare la possibilità che, con apposito decreto del Ministero del lavoro, possa essere confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.
A cura di Paolo
Oreto
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