MODIFICHE ENTITA’ E MODALITA’ VERSAMENTO CONTRIBUTO
Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 di ieri 19 agosto è stato pubblicata la deliberazione 30 luglio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di...
Sulla Gazzetta ufficiale n. 193 di ieri 19 agosto è stato
pubblicata la deliberazione 30 luglio 2008 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
recante “Modificazione della deliberazione 24 gennaio 2008,
concernente l'entità e le modalità di versamento del contributo a
favore dell'Autorità sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.”.
L’Autorità, con la deliberazione in argomento, preso atto che, per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti, introdotta all'art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell'onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere, ha ritenuto opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, avviata già a partire dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, così da ridurre anche l'entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto.
Della deliberazione 24gennaio 2008 è stato modificato il comma 4 dell’articolo 3 che viene sostituito dal seguente: “4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.”, mentre il testo originario era il seguente: “4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o piu' lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo.” Ricordiamo che la tassa era stata prevista dalla Finanziaria 2006 che tagliando i fondi all’Autorità, aveva posto il “sostentamento” della stessa a carico degli utenti diretti e, quindi, delle amministrazioni pubbliche in quanto stazioni appaltanti e le imprese partecipanti alle gare, nonché delle società di attestazione (SOA) puntualizziamo che con la deliberazione 24 gennaio 2008 è stata modificata la tassa per gli importi superiori a 150.000 Euro che sono i seguenti:
In allegato sia la deliberazione 30 luglio 2008 che la deliberazione 24 gennaio 2008 coordinata con la deliberazione 30 luglio 2008.
L’Autorità, con la deliberazione in argomento, preso atto che, per effetto della innovazione riguardante le modalità di versamento del contributo per le gare articolate in lotti, introdotta all'art. 3, comma 4, della deliberazione 24 gennaio 2008, si è registrata una diminuzione dell'onere contributivo a carico dei soggetti economici e, invece, un sensibile e significativo aumento dello stesso onere a carico delle stazioni appaltanti che fanno frequente ricorso a gare articolate in lotti, in particolare CONSIP e aziende sanitarie e ospedaliere, ha ritenuto opportuno, anche al fine di proseguire nella direzione della progressiva diminuzione del contributo, avviata già a partire dalla deliberazione del 10 gennaio 2007, modificare le modalità che le stazioni appaltanti dovranno osservare nel caso di gare per lotti, così da ridurre anche l'entità del contributo dovuto dai menzionati soggetti incisi, fermo restando, invece, per i soggetti economici il criterio, meno oneroso, della determinazione del contributo stesso in ragione del singolo lotto.
Della deliberazione 24gennaio 2008 è stato modificato il comma 4 dell’articolo 3 che viene sostituito dal seguente: “4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.”, mentre il testo originario era il seguente: “4. Per le procedure di selezione del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere il contributo per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; gli operatori economici che partecipano a uno o piu' lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta in ragione del relativo importo.” Ricordiamo che la tassa era stata prevista dalla Finanziaria 2006 che tagliando i fondi all’Autorità, aveva posto il “sostentamento” della stessa a carico degli utenti diretti e, quindi, delle amministrazioni pubbliche in quanto stazioni appaltanti e le imprese partecipanti alle gare, nonché delle società di attestazione (SOA) puntualizziamo che con la deliberazione 24 gennaio 2008 è stata modificata la tassa per gli importi superiori a 150.000 Euro che sono i seguenti:
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In allegato sia la deliberazione 30 luglio 2008 che la deliberazione 24 gennaio 2008 coordinata con la deliberazione 30 luglio 2008.
A cura di Paolo
Oreto
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