NUOVA VERSIONE DELL’APPLICATIVO DURC

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha comunicato, con la nota protocollo 6898/2008 anticipando una circolare mi...

29/08/2008
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ha comunicato, con la nota protocollo 6898/2008 anticipando una circolare ministeriale di prossima emanazione, che è in fase di rilascio in produzione la nuova versione 3.5.1.14 dell’applicativo DURC che conterrà alcune nuove implementazioni per le quali l’INAIL stesso ha provveduto ad aggiornare la relativa modulistica ed il manuale utente.
La nuova versione dell’applicativo DURC conterrà le seguenti nuove implementazioni:
  • motivazioni Casse edili;
  • indicazioni sul DURC del CCNL applicato;
  • ampliamento della possibilità di consultazione da parte delle Stazioni Appaltanti;
  • ampliamento della funzione di recupero del CIP da parte delle Stazioni Appaltanti;
  • DURC per benefici;
Per quanto concerne il CCNL applicato, la nota spiega che per le imprese, in fase di richiesta, è sempre obbligatorio indicare il CCNL applicato.
Con la nuova procedura, per quanto concerne il CCNL applicato, è possibile scegliere tra le due opzioni “Edile” o “Altri settori” con la precisazione che nel caso di “Edilizia” non è possibile alcuna ulteriore scelta, mentre nel caso di “Altri settori” è possibile scegliere il tipo di CCNL applicato.
La scelta del CCNL applicato è obbligatoria unicamente nell’ipotesi in cui il tipo di soggetto che richiede il DURC è un’impresa e sul DURC sarà riportata la seguente dicitura: “L’impresa dichiara di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore ... “.
Se, invece, il soggetto che ha richiesto il DURC non è impresa, ma un lavoratore autonomo, non è richiesta l’indicazione del CCNL applicato e sul DURC verrà riportata la seguente dicitura: “Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti”.
D’altra parte, precisa l’INAL, nel caso in cui sia stata selezionata l’opzione “lavoratore autonomo” non vengono richiesti neanche i dati relativi all’iscrizione alla Cassa edile.

Per quanto concerne, poi, il Durc relativo ai benefici, in considerazione del fatto che in seguito all’emanazione del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 è stato ampliato il principio di regolarità ed, infatti, il DURC può essere bloccato non sono soltanto per carenze di versamenti a Inps, Inail e Casse edili, ma anche per l’esistenza di violazioni alla normativa sulla sicurezza del lavoro, l’INAIL, nella citata nota, precisa che è di prossima emanazione una circolare del Ministero del Lavoro nella quale verrà stabilito che l’autocertificazione dovuta dall’impresa circa l’inesistenza a proprio carico delle violazioni di cui all’allegato A al citato dm 14/10/2007, andrà trasmessa alle competenti Direzioni provinciali del Lavoro e, quindi, non dovrà essere più allegata alla richiesta di DURC.

La circolare, a firma del direttore centrale Fernando Giannoni, precisa anche che tutte le strutture territoriali dovranno farsi carico di provvedere a comunicare le nuove funzionalità alle Stazioni appaltanti aventi sede nel territorio di competenza.

A cura di Paolo Oreto
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