DEPOSITO ED ESERCIZIO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 recante: "Riordino della disciplina relat...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2006 è stato pubblicato
il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 recante: "Riordino
della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli
impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché
all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in
recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23
agosto 2004, n. 239".
Il Decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL.
Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Il decreto legislativo, poi, fa comprendere come l’elencazione contenuta nell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), relativa agli interventi che possono essere eseguiti senza il previo conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, non è tassativa ed, infatti, in base all’articolo 17, l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazion
Il Decreto disciplina l'installazione e l'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gas di petrolio liquefatti, denominati GPL, nonché l'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL.
Al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di garantire e migliorare il servizio all'utenza, dalla data di entrata in vigore del decreto, le autorizzazioni all'installazione e esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali di cui all'articolo 1, comma 56, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate per impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL di capacità non inferiore a 100 mc in serbatoi fissi.
Il decreto legislativo, poi, fa comprendere come l’elencazione contenuta nell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), relativa agli interventi che possono essere eseguiti senza il previo conseguimento di un titolo abilitativo edilizio, non è tassativa ed, infatti, in base all’articolo 17, l'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazion
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Decreto legislativo .rtf