SANZIONI E MODIFICHE NORMATIVE PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI IRREGOLARI
Sanzioni amministrative e modifiche normative alla luce della legge 24 dicembre 2007 n. 247 (Protocollo Welfare) e della sentenza della Corte costituzionale ...
Sanzioni amministrative e modifiche normative alla luce della legge
24 dicembre 2007 n. 247 (Protocollo Welfare) e della sentenza della
Corte costituzionale n. 130 del 14 maggio 2008. Questo e molto di
più è quanto trattato dalla circolare 56/E dello scorso 24
settembre, mediante la quale l'Agenzia delle Entrate è dovuta
intervenire in merito alla nuova disciplina per contrastare il
lavoro nero alla luce delle novità normative e degli interventi
della Consulta, e che sostituisce integralmente la circolare n.
35/E del 30 maggio 2007 recante Sanzioni amministrative per
l'utilizzo di lavoratori irregolari - Articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
La circolare articola il suo intervento partendo innanzitutto da una disamina delle principali modifiche normative intercorse negli ultimi anni, partendo dalle rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, inserite all'interno del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e alla luce sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005.
L'articolo 36-bis, comma 7, lettera b) inserito nel dl 223/2006 ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative, che se conseguenti a violazioni constatate fino all'11 agosto 2006 è attribuita all'Agenzia delle entrate, mentre per violazioni dal 12 agosto 2006 in poi l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni è la Direzione provinciale del lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 36-bis, comma 7 inserito nel dl 223/2006, la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma che varia da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Interessante è il paragrafo della circolare che prende in esame l'applicabilità del principio del favor rei, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
A tal proposito l'Agenzia ha distinto tre casi diversi con riferimento alle violazioni constatate in data anteriore al 12 agosto 2006:
Ma il relazione al principio del favor rei, la circolare ricorda la sentenza della Corte di cassazione n. 9217 del 9 aprile 2008 che ha affermato che "le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimità, atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione".
Ma, come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, l'applicabilità, anche d'ufficio, del principio del favor rei "non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti".
Infine, è interessante sottolineare la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002 nella parte in cui esclude la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente all'1 gennaio dell'anno di constatazione della violazione. Ciò comporta la necessità di verificare, ai fini della corretta gestione del contenzioso pendente in materia, che i soggetti interessati abbiano dedotto circostanze idonee a dimostrare il reale periodo di utilizzo dei lavoratori irregolari.
La circolare articola il suo intervento partendo innanzitutto da una disamina delle principali modifiche normative intercorse negli ultimi anni, partendo dalle rilevanti modifiche alla disciplina delle sanzioni in materia di utilizzazione di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, inserite all'interno del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e alla luce sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005.
L'articolo 36-bis, comma 7, lettera b) inserito nel dl 223/2006 ha la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative, che se conseguenti a violazioni constatate fino all'11 agosto 2006 è attribuita all'Agenzia delle entrate, mentre per violazioni dal 12 agosto 2006 in poi l'organo deputato all'irrogazione delle sanzioni è la Direzione provinciale del lavoro.
Secondo quanto stabilito dalla lettera a) dell'art. 36-bis, comma 7 inserito nel dl 223/2006, la sanzione per l'utilizzo di lavoro irregolare non è più determinata in relazione al costo del lavoro calcolato per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione, ma è quantificata in una somma che varia da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Interessante è il paragrafo della circolare che prende in esame l'applicabilità del principio del favor rei, secondo il quale se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
A tal proposito l'Agenzia ha distinto tre casi diversi con riferimento alle violazioni constatate in data anteriore al 12 agosto 2006:
- la sanzione non è stata ancora irrogata;
- la sanzione è stata irrogata, ma il provvedimento non è ancora divenuto definitivo;
- la sanzione è stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo.
Ma il relazione al principio del favor rei, la circolare ricorda la sentenza della Corte di cassazione n. 9217 del 9 aprile 2008 che ha affermato che "le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute devono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, pure in sede di legittimità, atteso che, nella valutazione del legislatore, in ogni altro caso, la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni derivanti dalle ordinarie regole in tema d'impugnazione".
Ma, come sottolineato dalla stessa Corte di Cassazione, l'applicabilità, anche d'ufficio, del principio del favor rei "non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti".
Infine, è interessante sottolineare la sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 12 aprile 2005 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, del Dl 12/2002 nella parte in cui esclude la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente all'1 gennaio dell'anno di constatazione della violazione. Ciò comporta la necessità di verificare, ai fini della corretta gestione del contenzioso pendente in materia, che i soggetti interessati abbiano dedotto circostanze idonee a dimostrare il reale periodo di utilizzo dei lavoratori irregolari.
A cura di Ilenia
Cicirello
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